martedì 19 luglio 2011

Il governo: meno senatori e deputati,stipendio legato alle presenze

Calderoli presenta bozza di legge costituzionale: nasce Senato federale, via senatori a vita, abolita circoscrizione estero


ROMA - Il ministro Roberto Calderoli ha presentato la bozza di una proposta di legge costituzionale, che sarà all'ordine del giorno del prossimo consiglio dei ministri, «recante disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del senato federale della Repubblica e la forma di governo». La proposta di riforma prevede tra l'altro di ridurre il numero di deputati e senatori a 250 per ciascuna camera.


Il Senato diventa «Senato federale della Repubblica», prevede l'articolo 2 della proposta di legge. Il Senato federale sarà composto da 250 senatori (attualmente sono 315) e verrà «eletto a suffragio universale e diretto su base regionale». Ai suoi lavori potranno partecipare «senza diritto di voto, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali». Si potrà essere eletti senatori al compimento dei 21 anni.

Viene «soppressa» la circoscrizione Estero. «All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato», si legge nel testo, con riferimento alla norma costituzionale che attualmente prevede l'esercizio del diritto di voto per l'elezione dei parlamentari, da parte dei cittadini residenti all'estero.

Stipendio deputati in base alle presenze. «I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti», prevede la bozza, che così modifica l'articolo 69 della Costituzione.

Eliminati i senatori a vita. «È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica», prevede la bozza di riforma. Il testo sostituisce integralmente l'articolo 59 della Costituzione e, vista la nascita del Senato federale, trasforma gli ex capi di Stato da senatori a deputati a vita. Ma, eliminando il secondo comma dell'articolo 59, cancella anche la figura dei cinque senatori a vita che ad oggi il presidente della Repubblica può scegliere tra coloro che abbiano «illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati». Dopo la nascita del Senato federale, la funzione di supplenza del capo dello Stato, oggi in capo al presidente del Senato, passerebbe dunque all'inquilino di Montecitorio. «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica - si legge nella bozza di riforma - il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Per essere eletti Presidente della Repubblica il requisito anagrafico scende da 50 anni a 40 anni. Lo prevede la bozza, che all'art.19 modifica l'art.84 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio diventa primo ministro. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente : «Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai sottosegretari di Stato e dai Viceministri. Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Premier è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati. Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo . Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

«Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati, sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro». Si modifica così l'articolo 88 della Costituzione che attualmente recita: «Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse».

Con la nascita del Senato federale e la fine del bicameralismo perfetto, sarà la Camera dei deputati a dover votare la fiducia al governo. E potrà avvalersi anche di un meccanismo di «sfiducia costruttiva». «La riforma - si legge nella relazione illustrativa - mantiene il rapporto di fiducia esclusivamente fra il Governo e la Camera dei Deputati». Ma l'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti dell'esecutivo, «non comporta lo scioglimento necessario della Camera. Infatti, è possibile che il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomini un nuovo Primo ministro oppure che la Camera dei Deputati stessa, nell'ambito della medesima maggioranza, individui un nuovo Primo Ministro».

L'articolo 94 della Costituzione, che adesso prevede che «il governo deve avere la fiducia delle due Camere», viene sostituito nella bozza del governo da un nuovo articolo, che dispone che è la sola Camera dei deputati ad «accordare o revocare la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dal giuramento dei ministri il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati» ed «è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati», è ancora previsto. «Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo al suo esame. Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro ovvero scioglie la Camera dei deputati». «Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro - prevede infine la bozza - da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

Viene delineato anche un meccanismo anti-ribaltone. Il testo del governo prevede infatti che la «mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo ministro», deve essere approvata «da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni». Allo stesso modo, nel caso in cui dopo mozione di sfiducia, il presidente della Repubblica si avvalga del suo potere di nominare un nuovo primo ministro, lo fa «sulla base dei risultati delle elezioni».

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