venerdì 25 settembre 2015

liliumjoker "Cosca dei Pidocchi"


Le “MINCHIATE” di Crocetta, Bubbico e Caridi


Sono disposto a partecipare ad un dibattito pubblico sia con Crocetta che con Bubbico e con il nuovo direttore del S.C.P e anche con qualche “lampadina fulminata” della politica. Vorrei poter pubblicamente smentire categoricamente tutto o quasi delle vostre penose interviste… SMETTETELA di sparare un “SACCO DI MINCHIATE”….siete il frutto di governi succedutisi nel corso degli anni che in un’ottica di accordi di carattere politico vi hanno garantito le poltrone ad ogni cambio di legislatura a soggetti spesso privi di esperienza in materia, limitandovi ad un’alternanza dei ruoli che poco o nulla ha prodotto in termini fattuali rispetto la problematica in oggetto in pratica di una modifica alla norma che tutela il TESTIMONE DI GIUSTIZIA con lo “SPECIALE PROGRAMMA DI PROTEZIONE” n.45/2001 e dal D.M. n.161/2004. Una modifica più volte sollecitata dal sottoscritto.

Non fate confusione con qualche improvvisato “TESTIMONE DI GIUSTIZIA” che per qualche denuncia contro ignoti o collaboratori o forse e meglio se li chiamiamo “PENTITI”, siete orgogliosi di avere fatto, grazie anche all’apporto di tutta l’Ars, e siamo gli unici in Europa, una legge che sostiene le vittime innocenti del racket delle estorsioni e della mafia che si sono ribellate “SOLO MINCHIATE”. Com’era purtroppo prevedibile, i segreti di pulcinella, ovvero le generalità segrete di chi vive sotto protezione, rischiano di diventare noti a tutti.

Dopo la discutibile iniziativa che ha visto sfilare i testimoni di giustizia incappucciati in occasione della conferenza stampa indetta dal presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, in merito alla loro assunzione, la Camera approva il primo passo serio alla lotta alla criminalità organizzata che va  al di là di inutili passerelle, proclami e bandierine.

Il contrasto alle attività criminali non può prescindere dall’adozione di strumenti legislativi che tengano conto del ruolo dei testimoni di giustizia e della necessità di predisporre adeguate misure di protezione degli stessi, tenendo conto anche del mantenimento del loro  pregresso tenore di vita.
Il primo passo, importante, è stato quello  avanzato dal coordinatore del V Comitato della Commissione Antimafia, Davide Mattiello (Pd), che ha messo a punto la Relazione sui testimoni di giustizia votata dalla Camera,  di fare un distinguo con i collaboratori di giustizia, ovvero con quelli comunemente conosciuti come pentiti.

Un distinguo necessario visto che spesso si confonde il testimone di giustizia, soggetto estraneo ai fatti criminosi, con il collaboratore di giustizia (pentito), ovvero chi avendo fatto parte di un’associazione mafiosa collabora con la giustizia ottenendo in cambio i vantaggi previsti dalla legge.

Secondo punto, non meno importante, l’adozione di strumenti di tutela, di assistenza economica e reinserimento lavorativo, valutando i singoli casi.

“E’ necessario un ammodernamento del nostro modo di combattere le mafie. Io ritengo che dopo la legge del 13 febbraio del 2001, la sua applicazione e la sua sperimentazione da parte dei Governi che si sono succeduti nel tempo, della norma sui testimoni di giustizia che ha la valenza di un “SISTEMA FOGNARIO OTTURATO”, ennesima presa per i fondelli da improvvisati SFUNZIONARI DELLO STATO. sia necessario procedere ad alcune modifiche.

Angelo Vaccaro Notte

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente Capo:

"Capo II-bis. - NORME PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA.

Art. 16-bis. - (Applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia) -

1. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, comma 5, se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché' nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Tali soggetti sono, ai fini del presente decreto, denominati "testimoni di giustizia".

2. Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono anche non avere le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 3, salvo avere carattere di attendibilità, e riferirsi a delitti diversi da quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo.

3. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonché, ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone.

Art. 16-ter. - (Contenuto delle speciali misure di protezione) - 1. I testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto:
a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per i familiari;
b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio;

c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa;

d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;
e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.
2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni.


3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra località, il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili è curato da un amministratore, nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza".



Testimoni di giustizia, cosa fare per non allontanarli dalla loro terra

Nadia Francalacci
Una nuova vita, un nuovo lavoro. Sono stati assunti, poche ore fa, altri quattro testimoni di giustizia nella loro terra d’origine: la Sicilia. Con gli ultimi inserimenti, tra cui anche la testimone palermitana Valeria Grasso, sono ormai 25 i testimoni di giustizia che lavorano alle dipendenze della Regione Sicilia.

“Si tratta di un traguardo davvero importante e significativo in quanto non è affatto semplice “ricollocare” i testimoni di giustizia in ambito lavorativo. Non è semplice sia per il loro grado di istruzione e formazione professionale sia per la tutela alla quale loro sono sottoposti dal sistema stesso di protezione”.

Andrea Caridi, il Direttore del Servizio Centrale di Protezione dei collaboratori e i testimoni di giustizia è soddisfatto delle nuove assunzioni ma non nasconde la preoccupazione per l’esposizione mediatica che alcuni soggetti sottoposti al regime di protezione, stanno avendo attraverso l’Associazione Nazionale testimoni di giustizia.

“L’Associazione è indubbiamente una realtà importante ma molti dei testimoni che noi stiamo proteggendo scendono in piazza per manifestare, mostrano i loro volti con troppa facilità e svelano le località dove noi li abbiamo trasferiti, mettendo così in pericolo la loro vita e quella dei loro familiari- spiega a Panorama.it, il direttore Caridi – il Servizio Centrale di protezione capisce perfettamente il disagio nel quale sono costretti a vivere i testimoni, spesso sradicati dalla propria terra d’origine ed infatti sta facendo il possibile per poter garantire loro la massima protezione e allo stesso tempo provare a creare loro un nuovo futuro”.

Il coordinatore dei testimoni di giustizia siciliani, Ignazio Cutrò, pochi giorni fa aveva fatto un nuovo appello al Governo e alle istituzioni affinché fossero trovati nuovi modi per far lavorare i testimoni nelle regioni in cui vivono. Molti di loro hanno dovuto abbandonare la Sicilia per motivi di sicurezza e spostarsi a Roma. Ma questo trasferimento nella Capitale, spiega Cutrò, ha costi elevati in quanto i testimoni devono pagarsi un affitto oltre alle normali spese e rischiano, a fine mese, di rimanere senza soldi.



Dottor Caridi, è possibile trovare una nuova sistemazione lavorativa senza spostare i testimoni dalle loro terre?

E’ difficilissimo ma non impossibile. E le ultime assunzioni lo hanno dimostrato. Ma se un soggetto è sotto protezione evidentemente corre dei rischi elevati nella propria terra e per proteggere la propria vita e quella dei familiari deve per forza abbandonarla. Rimanere in quei luoghi, per alcuni di loro, equivale ad una esposizione elevatissima ad attentati o agguati. Quindi devono essere allontanati, non posso rimanere negli stessi territori dove hanno visto o subito un crimine e dove hanno deciso di denunciarlo. Comunque il Servizio Centrale di Protezione, il Ministero e la Conferenza delle Regioni stanno lavorando in modo serrato per trovere nuovi accordi e soluzioni lavorative.

Quanti sono attualmente i soggetti sotto protezione?
I nostri uffici gestiscono la sicurezza di 6.300 persone e di questi 84 sono i testimoni di giustizia. Gli altri sono collaboratori di giustizia e familiari degli uni e degli altri.

Come viene deciso il luogo del trasferimento di un testimone di giustizia?
Premesso che il trattamento che viene riservato al testimone non è quello che viene concesso al collaboratore. Al testimone di giustizia viene fatta scegliere l’abitazione e compatibilmente anche la località ovvero se vuole risiedere vicino al mare o in montagna. Poi è il nostro ufficio che dopo un’attenta analisi della situazione che ha portato il soggetto a rientrare nel nostro sistema di protezione, individua una Regione dove non sia presente una forte concentrazione di persone provenienti dalla loro terra d’origine, in modo tale da poterli fare inserire nel tessuto sociale in modo sicuro. Ma molto dipende da loro.

Si spieghi meglio..
Dipende dal loro atteggiamento, stile di vita e insofferenza verso le regole che devono seguire. Uscire allo “scoperto” , ad esempio, con la loro Associazione è un errore gravissimo che mette a repentaglio la loro sicurezza, quella dei loro familiari…e il nostro lavoro.

Ma quali sono queste regole?
Sono tanti piccoli accorgimenti ma possiamo riassumerli in uno stile di vita low profile, basso profilo. La famiglia del testimone di giustizia non deve mettersi in evidenza, non deve fare in modo di attirare attenzione su di sé. Ecco perché si rivela altamente nocivo l’atteggiamento di coloro che 'manifestano'. Quando la loro identità viene svelata così come il luogo nel quale li abbiamo trasferiti, si innesca immediatamente un nuovo iter per un immediato trasferimento in un’altra località. E questo crea un disagio incredibile al testimone e alla famiglia, senza considerare, infine, l’aspetto economico. Che non è sicuramente di secondo piano.

Il testimone, senza più un lavoro, percepisce un assegno. A quanto ammonta?
Non vi è una cifra fissa per ogni testimone. L’importo varia in base al lavoro e allo stile di vita che il soggetto aveva precedentemente all’entrata nel sistema di protezione. Se si tratta di un imprenditore, ad esempio, l’assegno, sarà parametrato al tenore di vita avuto fino a quel momento. Non avviene così per i collaboratori di giustizia che vengono da un passato legato alla criminalità organizzata. A loro non viene fatta scegliere l’abitazione o la località dove poter vivere.

Immaginabili le difficoltà della gestione di oltre sei mila persone. Ma qual è quella più importante che deve affrontare il Servizio di Protezione?
E’ l'insofferenza. L’insofferenza del testimone, ripeto, non crea solo un ulteriore lavoro da parte dei nostri uffici ma soprattutto un pericolo concreto per il testimone stesso e i suoi familiari. E se un soggetto non è adeguatamente protetto, significa che il Servizio non sta svolgendo correttamente il proprio lavoro. Ma per svolgere bene questo delicatissimo compito, il testimone deve seguire attentamente le regole che gli diamo.
http://www.panorama.it/news/cronaca/testimoni-di-giustizia/


ANSA
Testimoni giustizia: Crocetta, lavoro nelle Prefetture
giovedì 24 settembre 2015
ZCZC5876/SXRXCI55110_SXR_QBKSR POL S45 QBKS
Disponibilità sarebbe arrivata dal viceministro Bubbico
(ANSA) ROMA, 24 SET - "La Regione Siciliana, che ha già
assunto 25 testimoni di giustizia, gli ultimi 4 l'altro ieri,
vuole risolvere definitivamente la questione del loro
collocamento lavorativo". Lo ha detto il governatore della
Regione Siciliana Rosario Crocetta al termine della Conferenza
Stato-Regioni al ministero per gli Affari Regionali.
"Alcuni di loro non possono assolutamente ritornare in
Sicilia per motivi di sicurezza - ha spiegato Crocetta - e
abbiamo proposto che possano lavorare presso gli uffici dello
Stato, le amministrazioni regionali o i ministeri a spese della
Regione
Il viceministro Bubbico oggi ha aperto sulla
disponibilità di lavoro per i testimoni di giustizia presso le
prefetture. Dobbiamo verificare che altre Regioni accettino di
ospitare lavorativamente queste persone che faticosamente si
sono spesso ricostruite una nuova identità". (ANSA).
VR24-SET-15 16:28 NNN

sabato 19 settembre 2015

“Ultimatum”: Meschina e pericolosa pagliacciata della Regione Siciliana!


È questo il caso che riguarda l’assunzione dei Testimoni di Giustizia  presso la Regione Siciliana a seguito della firma del protocollo d’intesa tra la Commissione Centrale per la protezione dei Testimoni di Giustizia, presieduta dal viceministro dell’Interno, Filippo Bubbico, e il presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta.
Chi sono, dove e come vivono i Testimoni di Giustizia dovremmo saperlo. Non lo dovremmo sapere noi, non dovrebbero saperlo, a maggior ragione, altri soggetti. Eppure, grazie a quella che proprio un testimone di giustizia definisce la “meschina pagliacciata della Regione Siciliana”, l’identità segreta di alcuni di loro sembra essere diventato il segreto di pulcinella.
Nel mese di aprile, avevamo assistito ad una discutibile passerella del presidente siciliano, Rosario Crocetta, che in conferenza stampa aveva mostrato Testimoni di Giustizia da assumere dalla Regione. Una sfilata di persone usate quasi come fossero trofei, alcune delle quali incappucciate visti i presunti rischi ai quali andrebbero incontro se venisse resa nota la loro identità.
Il rispetto per le altrui angosce e dolori, unitamente a quello per le giuste aspettative di alcuni di questi quarantotto testimoni, ci avevano impedito di porre le domande più ovvie: Si recheranno a lavorare incappucciati? Andranno in ufficio con le rispettive scorte? Dai loro contratti non si evinceranno i termini di legge delle assunzioni? Sarà possibile mantenere segreta la loro identità?
Tra i Testimoni di Giustizia convocati, anche Angelo Vaccaro Notte, fratello di Vincenzo e Salvatore, uccisi dalla mafia, grazie alle cui rivelazioni si arrivò all’arresto di mafiosi latitanti, alla scoperta di un traffico di armi e droga e a quello di una diffusa corruzione politica che rende difficile scindere mafia e malaffare.

Vaccaro Notte, costretto a vivere fuori dalla Sicilia e che il giorno della conferenza stampa di Crocetta non era presente, aveva duramente stigmatizzato quella che aveva definito “una norma che mortifica lo status del testimone di giustizia, che non si preoccupa di restituire a chi ha messo a rischio la propria vita e quella dei propri cari una vita dignitosa, così come indicato dalle norme che prevedono che al testimone di giustizia vada assicurato il pregresso tenore di vita”.

Insomma, le solite ‘minchiate’ da Crocetta a Bubbico…” – le aveva definite Vaccaro Notte. Ma, a volte, alle ‘minchiate’ seguono altre ‘minchiate’. E così alla geniale idea  di far presentare all’incontro i Testimoni di Giustizia, sì incappucciati, ma con apposito documento d’identità recante le nuove e ‘segrete’ generalità, si fanno seguire quelle di un ‘ultimatum’ che, grazie alla gestione quantomeno bizzarra di tutta la vicenda, rischia di suonare come un ‘de profundis’ per il destinatario: “La S.V., assente alle precedenti convocazioni del 9 aprile u.s. e del 21 luglio u.s., è riconvocata il giorno 22 del mese di settembre 2015 alle h. 16.00 presso la Presidenza della Regione Siciliana sita in Palermo, Piazza Indipendenza n. 21 Palazzo d’Orleans, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, munita di valido documento di riconoscimento. La Sua mancata presenza, per la sottoscrizione del contratto, a seguito del presente ulteriore invito, determinerà la Sua esclusione dal beneficio dell’assunzione per manifesta rinuncia”.
Non si è fatta attendere la risposta di Angelo Vaccaro Notte, il quale in più circostanze ha inoltre chiesto un pubblico confronto a Crocetta: “Come posso accettare una proposta lavorativa da parte della regione Siciliana, visto che la Commissione Centrale con il SCP hanno trasmesso i miei dati con il cambio di generalità per il posto alla Regione, mentre invece, per la legge nazionale, con il nominativo originale?”

Com’era purtroppo prevedibile, i segreti di pulcinella, ovvero le generalità segrete di chi vive sotto protezione, rischiano di diventare noti a tutti.

Senza entrare nel merito di quello che può essere l’offerta dell’impiego e relativa remunerazione (1.100/1.300 euro mensili?) che, non tenendo conto di quanto indicato dalle norme che prevedono che al testimone di giustizia vada assicurato il pregresso tenore di vita (Angelo Vaccaro Notte era un imprenditore con entrate mensili nette che hanno toccato 86 milioni delle vecchie lire), rischia di trasformarsi in una miserabile elemosina che mortifica la dignità di chi ha creduto nelle istituzioni, c’è da chiedersi quali siano i criteri adottati per la tutela dei Testimoni di Giustizia.

Un argomento già dibattuto in passato, in merito al quale sono state prodotte svariate relazioni delle Commissioni Antimafia che nel tempo si sono succedute e e innumerevoli denunce fatte dai numerosi Testimoni di Giustizia (Testimoni a perdere- A. Mantovano; Tra l’incudine e il martello – Greco, Relazione sui Testimoni di Giustizia – Commissione Parlamentare Antimafia 2006).

“Ultimatum”: Meschina e pericolosa pagliacciata della Regione Siciliana!
La mafia uccide lo Stato ringrazia? A volte lo Stato non si limita ai soli ringraziamenti…
Gian J. Morici

http://www.lavalledeitempli.net/2015/09/18/la-mafia-uccide-lo-stato-ringrazia/