giovedì 30 aprile 2009

Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso


Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

Con il Fondo lo Stato sostiene le vittime dei reati mafiosi, garantendo il risarcimento dei danni liquidati in sentenza


Lo Stato agisce attraverso:

il Fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato di solidarietà.
Il Fondo è alimentato da un contributo annuale dello Stato, da somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e da una quota, definita annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi assicurativi.
La CONSAP (concessionaria di servizi assicurativi pubblici) gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'Interno sulla base di un’apposita concessione.
Il Comitato di solidarietà, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, decide sulle domande di accesso al Fondo, previa verifica dei presupposti e requisiti di legge.

presupposti e requisiti per l'accesso al Fondo (art. 4 comma 1 della legge 512/1999, art. 2 ter della legge 28 novembre 2008 n. 186 e art.2 commi 23 e 24 della legge 94/2009) sono i seguenti:
A. Presupposti:

costituzione di parte civile di persone fisiche o Enti (*) destinatari di sentenze emesse, successivamente al 30 settembre 1982, nei confronti di imputati: del delitto di cui all'art. 416-bis del c. p.; dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis e dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Tali sentenze possono essere:
a) di condanna definitiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
b) di condanna non definitiva al pagamento di una provvisionale;
c) di condanna per il risarcimento delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa.
(*) Gli Enti hanno diritto di accesso al Fondo (entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso) limitatamente al rimborso delle spese processuali.

B. Requisiti:

inesistenza, nei confronti del richiedente, alla data di presentazione della domanda:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), del c. p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati.
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione;
inesistenza, a carico della vittima deceduta, alla data dell’evento lesivo:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), del c.p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati;
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione.

Il sostegno economico dello Stato alle vittime della criminalità di tipo mafioso


Il sostegno economico dello Stato alle vittime della criminalità di tipo mafioso

Benefici per cittadini deceduti o feriti per atti della criminalità organizzata elargiti dalla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

Lo Stato italiano ha previsto l'elargizione di fondi in favore delle vittime civili di reati di tipo mafioso: una concreta azione di solidarietà verso i cittadini che hanno subito l'azione violenta della criminalità organizzata.


VITTIME DECEDUTE:
Benefici economici previsti:

speciale elargizione: € 200.000,00 (da rivalutare al momento della concessione secondo indici ISTAT), corrisposta in unica soluzione, da ripartire in quote tra i beneficiari aventi diritto;
assegno vitalizio: €. 500,00 mensili (non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da IRPEF) per ciascuno dei beneficiari aventi diritto;
speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da Irpef, a ciascuno dei beneficiari aventi diritto.


VITTIME FERITE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 25%
Benefici economici previsti:

speciale elargizione: € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio (da rivalutare al momento della concessione secondo indici ISTAT);
assegno vitalizio: € 500,00 mensili (non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da IRPEF)
speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da Irpef, a ciascuno dei beneficiari.


VITTIME FERITE CON INVALIDITÀ INFERIORE AL 25%
Benefici economici previsti:

speciale elargizione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio (da rivalutare al momento della concessione secondo indici ISTAT

Vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso

Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso



Con il Fondo lo Stato sostiene le vittime dei reati mafiosi, garantendo il risarcimento dei danni liquidati in sentenza


Lo Stato agisce attraverso:

il Fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato di solidarietà.
Il Fondo è alimentato da un contributo annuale dello Stato, da somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e da una quota, definita annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi assicurativi.
La CONSAP (concessionaria di servizi assicurativi pubblici) gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'Interno sulla base di un’apposita concessione.
Il Comitato di solidarietà, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, decide sulle domande di accesso al Fondo, previa verifica dei presupposti e requisiti di legge.

presupposti e requisiti per l'accesso al Fondo (art. 4 comma 1 della legge 512/1999, art. 2 ter della legge 28 novembre 2008 n. 186 e art.2 commi 23 e 24 della legge 94/2009) sono i seguenti:
A. Presupposti:

costituzione di parte civile di persone fisiche o Enti (*) destinatari di sentenze emesse, successivamente al 30 settembre 1982, nei confronti di imputati: del delitto di cui all'art. 416-bis del c. p.; dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis e dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Tali sentenze possono essere:

a) di condanna definitiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
b) di condanna non definitiva al pagamento di una provvisionale;
c) di condanna per il risarcimento delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa.
(*) Gli Enti hanno diritto di accesso al Fondo (entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso) limitatamente al rimborso delle spese processuali.


B. Requisiti:

inesistenza, nei confronti del richiedente, alla data di presentazione della domanda:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), del c. p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati.
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione;
inesistenza, a carico della vittima deceduta, alla data dell’evento lesivo:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), del c.p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati;
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione.




Vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso



E' considerato vittima della criminalità organizzata di stampo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da atti di tale matrice.
Il Prefetto cura l’istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici in favore degli invalidi vittime di atti di criminalità organizzata e dei loro familiari.

Il Prefetto rilascia, su richiesta degli aventi diritto la certificazione attestante lo stato di vittima della mafia, necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l’assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).


CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Chiunque abbia subito un’invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di atti della criminalità organizzata, nonché i loro familiari.

Per familiari della vittima si intendono:
1. coniuge e figli a carico all’epoca dell’evento, compresi i figli maggiorenni per i benefici di cui alla legge 222/2007 e 244/2007
2. figli anche non a carico all’epoca dell’evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione
3. genitori
4. fratelli e sorelle se conviventi a carico all’epoca dell’evento
5. chiunque risulti a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti all’evento ed i conviventi more uxorio.
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l’ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82)

La vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali

LA RICHIESTA
La richiesta per ottenere la concessione dei benefici economici deve essere indirizzata al Ministero dell’Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e inoltrata per il tramite del Prefetto della provincia di residenza o della provincia in cui si è verificato l'evento. In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o gli assegni vitalizi.
In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo ( T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.





Il sostegno economico dello Stato alle vittime della criminalità di tipo mafioso


Benefici per cittadini deceduti o feriti per atti della criminalità organizzata elargiti dalla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

Lo Stato italiano ha previsto l'elargizione di fondi in favore delle vittime civili di reati di tipo mafioso: una concreta azione di solidarietà verso i cittadini che hanno subito l'azione violenta della criminalità organizzata.


VITTIME DECEDUTE:
Benefici economici previsti:

speciale elargizione: € 200.000,00 (da rivalutare al momento della concessione secondo indici ISTAT), corrisposta in unica soluzione, da ripartire in quote tra i beneficiari aventi diritto;
assegno vitalizio: €. 500,00 mensili (non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da IRPEF) per ciascuno dei beneficiari aventi diritto;
speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da Irpef, a ciascuno dei beneficiari aventi diritto.


VITTIME FERITE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 25%
Benefici economici previsti:

speciale elargizione: € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio (da rivalutare al momento della concessione secondo indici ISTAT);
assegno vitalizio: € 500,00 mensili (non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da IRPEF)
speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da Irpef, a ciascuno dei beneficiari.


VITTIME FERITE CON INVALIDITÀ INFERIORE AL 25%
Benefici economici previsti:

speciale elargizione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio (da rivalutare al momento della concessione secondo indici ISTAT






  Come accedere al Fondo di Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (legge 512/99)




Cosa fare
Presentazione e contenuto della domanda di accesso al fondo di rotazione - art. 8 D.P.R. n. 284/2001.

La domanda di accesso al Fondo, presentata in carta semplice deve essere inoltrata al Prefetto della provincia di residenza del richiedente, o al Prefetto della provincia in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza a favore dell’interessato.
Un fac-simile della domanda è disponibile presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e sul sito internet del Ministero dell’Interno www.interno.it

Chi può fare la richiesta
- gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, limitatamente al rimborso delle spese processuali;

- coloro che dichiarino ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 284/2001:

a) di essersi costituito parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso (nel caso di condanna al pagamento di una provvisionale);
b) di essere vittima di uno dei reati di cui all’art.4, comma 1, della legge. Tale dichiarazione va riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dagli eredi;
c) che, alla data di presentazione della domanda, non è stata pronunciata nei loro confronti sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. e che per gli stessi reati non vi siano a carico procedimenti penali in corso;
d) che, alla data di presentazione della domanda non è stata applicata nei loro confronti in via definitiva una misura di prevenzione e non vi sono procedimenti in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31maggio1965, n.575, e successive modificazioni;
e) che, alla data di presentazione della domanda, non sono state già ricevute somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione difesa in giudizio da parte del condannato al risarcimento del danno;
f) le complete generalità della vittima in caso di domanda presentata dagli eredi.
Alla domanda deve essere allegata copia autentica dell’estratto della sentenza di condanna emessa a favore del richiedente.

Termine di presentazione della domanda - art. 5 comma 5 della legge 512/1999.

Nessun termine è previsto per le sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della legge n.512/99 (25 gennaio 2000), mentre per le sentenze emesse prima dell’entrata in vigore della legge n.512/1999, il termine è scaduto il 25 gennaio 2001.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Domanda per l'accesso al Fondo di solidarietà.
Scarica il modello 1 - domanda di accesso al Fondo.
Scarica il modello 1"a" - autocertificazione relativa alla qualità di rappresentante legale, curatore o tutore del richiedente.
Copia autentica dell'estratto della sentenza.
Riferimenti normativi
- il testo della legge n. 512/1999;
- il testo del D.P.R. n. 284/2001;
- il testo della legge n. 181/2008 art. 2 comma 7 lettera a);
- il testo della legge n. 186/2008, artt. 2 bis e 2 ter;
- il testo della legge n. 94/2009, art. 2 commi 23 e 24.

informazioni e chiarimenti
Numero Verde 800.191.000
Attivo presso l’Ufficio del Commissario
dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 il venerdì







  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA




la seguente legge:

Art. 1.
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.


1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato:

A) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;

b) dai rientri previsti dall'art. 2.

Art. 2.
Modifiche all'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575. 1.All'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
:

A) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: ", al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

e) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso".

Art. 3.
Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso


1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto:

A) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'art. 6.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo. Art. 4. Accesso al Fondo. 1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

A) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale;

b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis;

c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore e' stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 4.
Accesso al Fondo


1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:
a) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 5.
Domanda per l'accesso al Fondo


1. Quando, ai sensi dell'art. 416 del codice di procedura penale, è depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.

3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti.

4. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.
Gestione delle domande per l'accesso al Fondo


1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'art. 5 è disposta con deliberazione del Comitato di cui all'art. 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

A) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;

b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione.

2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.

3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.

Art. 7.
Regolamento di attuazione


1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

A) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, le modalità di gestione del Fondo;

b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'art. 3;

e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;

f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

g) disciplinare la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'art. 6, comma 4. 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 8.
Copertura finanziaria


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è accantonata una quota pari alla metà delle risorse finanziarie disponibili per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
Disposizioni transitorie


1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, alle modalità per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396.

Come accedere al Fondo di Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (legge 512/99)


Come accedere al Fondo di Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (legge 512/99)

Cosa fare
Presentazione e contenuto della domanda di accesso al fondo di rotazione - art. 8 D.P.R. n. 284/2001.

La domanda di accesso al Fondo, presentata in carta semplice deve essere inoltrata al Prefetto della provincia di residenza del richiedente, o al Prefetto della provincia in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza a favore dell’interessato.
Un fac-simile della domanda è disponibile presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e sul sito internet del Ministero dell’Interno www.interno.it

Chi può fare la richiesta

- gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, limitatamente al rimborso delle spese processuali;

- coloro che dichiarino ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 284/2001:

a) di essersi costituito parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso (nel caso di condanna al pagamento di una provvisionale);
b) di essere vittima di uno dei reati di cui all’art.4, comma 1, della legge. Tale dichiarazione va riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dagli eredi;
c) che, alla data di presentazione della domanda, non è stata pronunciata nei loro confronti sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. e che per gli stessi reati non vi siano a carico procedimenti penali in corso;
d) che, alla data di presentazione della domanda non è stata applicata nei loro confronti in via definitiva una misura di prevenzione e non vi sono procedimenti in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31maggio1965, n.575, e successive modificazioni;
e) che, alla data di presentazione della domanda, non sono state già ricevute somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione difesa in giudizio da parte del condannato al risarcimento del danno;
f) le complete generalità della vittima in caso di domanda presentata dagli eredi.
Alla domanda deve essere allegata copia autentica dell’estratto della sentenza di condanna emessa a favore del richiedente.

Termine di presentazione della domanda - art. 5 comma 5 della legge 512/1999.

Nessun termine è previsto per le sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della legge n.512/99 (25 gennaio 2000), mentre per le sentenze emesse prima dell’entrata in vigore della legge n.512/1999, il termine è scaduto il 25 gennaio 2001.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Domanda per l'accesso al Fondo di solidarietà.
Scarica il modello 1 - domanda di accesso al Fondo.
Scarica il modello 1"a" - autocertificazione relativa alla qualità di rappresentante legale, curatore o tutore del richiedente.
Copia autentica dell'estratto della sentenza.
Riferimenti normativi
- il testo della legge n. 512/1999;
- il testo del D.P.R. n. 284/2001;
- il testo della legge n. 181/2008 art. 2 comma 7 lettera a);
- il testo della legge n. 186/2008, artt. 2 bis e 2 ter;
- il testo della legge n. 94/2009, art. 2 commi 23 e 24.

informazioni e chiarimenti
Numero Verde 800.191.000
Attivo presso l’Ufficio del Commissario
dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 il venerdi


Legge 512/99 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso

Legge 512/99 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso.

1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:

A) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;

b) dai rientri previsti dall'art. 2.

Art. 2.
Modifiche all'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575. 1.All'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: ", al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

e) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso".

Art. 3.
Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso

1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto:

A) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di una volta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo e' attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'art. 6.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo. Art. 4. Accesso al Fondo. 1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore e' stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonche' alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

A) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale;

b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis;

c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso.

2. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonche' i successori a titolo universale delle persone a cui favore e' stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi e' stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o e' applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 4. Il diritto di accesso al Fondo non puo' essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 4.
Accesso al Fondo

1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita’ finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore e’ stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonche’ alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:
a) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attivita’ delle associazioni di tipo mafioso.
2. Hanno altresi’ diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita’ finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonche’ i successori a titolo universale delle persone a cui favore e’ stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi e’ stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o e’ applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
4. Il diritto di accesso al Fondo non puo’ essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 5.
Domanda per l'accesso al Fondo

1. Quando, ai sensi dell'art. 416 del codice di procedura penale, e' depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.

3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti.

4. La richiesta di pagamento al Fondo e' accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e' proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.
Gestione delle domande per l'accesso al Fondo

1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'art. 5 e' disposta con deliberazione del Comitato di cui all'art. 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

A) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;

b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione.

2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.

3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

4. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.

Art. 7.
Regolamento di attuazione

1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

A) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, le modalita' di gestione del Fondo;

b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

c) stabilire i principi cui dovra' uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'art. 3;

e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;

f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

g) disciplinare la procedura e la modalita' di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'art. 6, comma 4. 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.

Art. 8.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e' accantonata una quota pari alla meta' delle risorse finanziarie disponibili per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, alle modalita' per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396.

mercoledì 29 aprile 2009

MAFIA NEWS NOTIZIE


Maxiretata Nel Catanese, Sventati Attentati Dinamitardi

(AGI) - Catania, 29 apr. - Il gruppo mafioso di Adrano era in possesso di esplosivo che stava per essere utilizzato in attentati clamorosi e particolarmente cruenti. E' quanto emerge dall'operazione antimafia coordinata dalla Dda di Catania e condotta dalla Squadra mobile etnea e dal commissariato di Adrano che hanno effettuato numerosi arresti. Circostanza confermata dal procuratore della Repubblica di Catania, Vincenzo D'Agata, per il quale e' stata fermata la ripresa in grande stile della guerra di mafia. Impegnati circa 250 agenti, con l'impiego di unita' cinofile, artificieri e l'appoggio di un elicottero. .


Mafia: Libero Uno Degli Assassini Piccolo Di Matteo

(AGI) - Palermo, 29 apr. - Il tribunale di sorveglianza di Palermo ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali al pentito Stefano Bommarito, originario di San Giuseppe Jato, lo stesso paese del palermitano di cui e' originario l'altro ex boss e collaboratore di giustizia Giovanni Brusca. Bommarito esce cosi' definitivamente dal carcere, nel quale, da quando ha deciso di parlare con i magistrati, e' rimasto pochissimo tempo. L'ex mafioso e' il primo degli assassini di Giuseppe Di Matteo, il ragazzino sequestrato e poi assassinato e sciolto nell'acido per ordine dello stesso Brusca, ad essere del tutto rimesso in liberta'. Gli altri esecutori della sentenza sono in detenzione domiciliare, come Enzo Salvatore Brusca e Giuseppe Monticciolo, o in carcere, come Vincenzo Chiodo, arrestato nei mesi scorsi su ordine della Corte di Cassazione, al termine di una lunga querelle giuridica. In carcere e' anche il mandante, Giovanni Brusca. Bommarito, figlio del boss Bernardo, nel processo Di Matteo aveva avuto venti anni, grazie agli sconti di pena previsti per i collaboratori di giustizia. Era stato poi condannato anche per gli omicidi di un imprenditore di Monreale che non aveva voluto pagare il pizzo, Vincenzo Miceli, ucciso il 23 gennaio del 1990, di persone ritenute vicine all'ex pentito Balduccio Di Maggio, tra le quali Francesco Reda, e per un delitto avvenuto il 19 maggio del '90, sempre a Monreale, vittima Giuseppe Matranga. La pena complessiva per lui e' cosi' aumentata a 22 anni. Giuseppe Di Matteo era figlio del pentito Mario Santo, detto Santino 'Mezzanasca'. Con il sequestro, risalente al 23 novembre 1993, i Brusca avevano deciso di ricattare il collaborante, per evitare che parlasse della strage di Capaci. 'Mezzanasca' aveva pero' continuato a parlare con i pm. Per il delitto Di Matteo, il ruolo di Bommarito fu quello di carceriere, in stretto contatto con i due fratelli Brusca, Monticciolo e Chiodo. L'11 gennaio 1996, dopo essere stato condannato all'ergastolo per la prima volta (per l'omicidio di Ignazio Salvo), Giovanni Brusca ordino' l'esecuzione dell'omicidio, realizzata dal fratello Enzo, da Monticciolo e Chiodo. Il cadavere venne poi disciolto nell'acido. .


Mafia e Droga: 2 Arresti a Catania, Anche Ex Calciatore

(AGI) - Catania, 29 apr. - Dopo che era stato arrestato un loro parente, sorpreso con oltre 50 dosi di cocaina, erano pedinati, o meglio "marcati stretti", considerato che a finire in manette sono stati due pregiudicati, Agatino Litrico, meglio conosciuto con il soprannome di "piripicchio" a causa della sua bassa statura, e l'ex giocatore di calcio del Catania, della stagione 93/94, Nunzio La Torre, ultimamente venuto alla cronaca per fatti di droga. Una donna, Maria Carla Muscatello, con molti precedenti per spaccio e' stata invece denunciata a piede libero. I tre dovranno rispondere oltre che di spaccio di stupefacenti anche di associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. I due arrestati, infatti, sono ritenuti appartenenti al gruppo di fuoco del clan Pillera Le indagini, che vanno avanti da diversi mesi, condotte dai militari del primo Nucleo Operativo del Gruppo Guardia di finanza di Catania, hanno consentito di individuare in via Gramignami, nel pieno centro di San Cristoforo, un appartamento al cui interno i tre preparavano, all'ingrosso, dosi di cocaina e marijuana che poi rivendevano ai pusher della zona. I Finanzieri, al momento dell'irruzione nel covo, si sono trovati davanti ad un vero e proprio sistema di video sorveglianza occulta, costituito da monitor e ben 8 microcamere piazzate in ogni angolo della strada e del palazzo al cui interno si trovava il rifugio che permettevano di riprendere e, quindi, tenere sotto controllo la strada e l'accesso all'immobile, protetto anche da porte blindate. Grazie a questo sistema, in passato, i tre erano riusciti a sfuggire ai militari, ma dopo ripetuti appostamenti e pedinamenti, certi dell'esistenza di un appartamento al cui interno i tre stoccavano la sostanza stupefacente, i militari hanno aperto il portone di ingresso dell'appartamento bunker e sorpreso gli spacciatori. (AGI) .


Camorra: Fermo Fratello Boss Bidognetti, Sequestro 5 Mln

(AGI) - Napoli, 29 apr. - La Direzione investigativa antimafia di Napoli ha sequestrato beni al clan dei Casalesi per un valore di 5 milioni di euro circa e nell'operazione ha eseguito un provvedimento di fermo emesso nei confronti del fratello del bosso Francesco Bidognetti, Michele, considerato l'amministratore del clan e il 'porta ordini' del boss che e' in regime di 41bis. Michele Bidognetti e' stato intercettato mentre riferiva le indicazioni ricevute in carcere agli affiliati. I beni sequestrati comprendono terreni, aziende agricole e ville, e tra queste quella nella quale vive Assunta Agostino, convivente del cugino del boss Domenico che e' diventato collaboratore di giustizia negli anni scorsi, per gli inquirenti acquistata con denaro frutto di estorsioni. Giuseppe Setola, il killer che voleva ricompattare il clan, tento' di imporre alla donna di vendere a lui la villa, del valore stimato di 350mila euro, a 30mila euro, ricorrendo anche alle minacce. (AGI) .


Camorra: Omicidio Durante Faida, 3 Arresti Nel Casertano

(AGI) - Caserta, 29 apr. - I Carabinieri del Nucleo investigativo di Caserta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone legate al clan dei Casalesi ritenute responsabili dell'omicidio di Nicola D'Alessandro, accaduto a Villa Literno nell'agosto del 2002 durante la faida scoppiata tra le fazioni Bidognetti e Tavoletta. Si tratta di Luigi Guida di 53 anni, detto 'Odrink', reggente del clan Bidognetti dopo l'arresto del boss Francesco; Luigi Grassia di 36 anni e Giuseppe Giusti di 37 anni di Casal di Principe. A Guida e a Grassia l'ordinanza e' stata notificata in carcere, mentre Giusti era a piede libero. (AGI) .


Mafia: Ergastolo a Riina e Provenzano Per Strage Di Via Lazio

(ASCA) - Palermo, 28 apr - Toto' Riina e Bernardo Provenzano sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Palermo per la strage di via Lazio, compiuta nel 1969 negli uffici del costruttore Moncada, durante la 'guerra' di mafia per il controllo della citta', dove furono uccisi il boss Michele Cavataio ed altre 4 persone. Durante il raid mori' anche Calogero Bagarella colpito da Cavataio, ma il corpo non venne mai ritrovato. Toto' Riina e' stato condannato come mandante, mentre Provenzano e' stato condannato come esecutore materiale della strage. I legali dei due capi mafia hanno annunciato che ricorreranno in appello.


Camorra: Pisanu, Combattere Clan e Politici Collusi

(AGI) - Napoli, 28 apr. - "Temo sia i camorristi che i politici collusi e vorrei battere entrambi". Cosi' il presidente della Commissione parlamentare antimafia Giuseppe Pisanu risponde a una specifica domanda del Gr Rai, prima di entrare in Prefettura a Napoli dove l'organismo ha calendarizzato audizioni dei magistrati del distretto. Quello che e' emerso dalle prime audizioni ieri, dice, "e' un quadro contrastato" della situazione. "Ieri, mentre un sindaco autorevole prendeva una difficile decisione (Francesco Nuzzo, dimissionario a Castelvolturno, ndr.), le forze dell'ordine assicuravano alla giustizia una sessantina di persone e sequestravano ingenti beni", spiega. Quanto a Nuzzo, "ci rifletta bene. Forse e' meglio insistere, se ci crede fino in fondo nella lotta contro la mafia. Le amministrazioni comunali sono una frontiere importante". -


Mafia: Gdf Sequestra a Famiglia Agrigento Beni Per 30 Mln Euro

(ASCA) - Agrigento, 28 apr - Un sequestro preventivo di beni per almeno 30 milioni di euro, e' stato effettuato dalla Guardia di Finanza ad una famiglia mafiosa della Provincia di Agrigento. Tra i beni sequestrati quote societarie e beni di 7 societa'; attivita' riconducibili a 2 imprese individuali; conti correnti e dossier titoli; 146 unita' immobiliari; 3 capannoni industriali; 57 automezzi, tra autocarri e vetture di lusso; una cava; un impianto di calcestruzzo di rilevanti dimensioni. L'attivita' svolta dalle Fiamme Gialle ha permesso di scoprire come, negli ultimi anni, alcuni esponenti della famiglia mafiosa abbiano trasferito, fittiziamente, la proprieta' dei beni in favore dei parenti piu' prossimi e di altri soggetti estranei al nucleo familiare al fine di eludere le leggi antimafia e sottrarre i beni, frutto di attivita' illecite, all'individuazione da parte degli investigatori. Gli accertamenti sono stati quindi estesi ai loro nuclei familiari, a soggetti a loro vicini ed alle imprese e societa' a loro intestate o a loro riconducibili ed hanno complessivamente coinvolto 12 persone, 9 attivita' imprenditoriali e le pertinenti proprieta' mobiliari ed immobiliari.


Mafia: Droga Ed Estorsione a Imprenditori, 16 Arresti a Milano e Palermo

Milano, 28 apr. - (Adnkronos) - La Squadra Mobile di Milano sta eseguendo 16 ordinanze di custodia cautelare in carcere tra Milano e Palermo. Come riferisce la polizia, le indagini hanno consentito di individuare referenti di cosa nostra a Milano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sono state evidenziate diverse transazioni di cocaina, avvenute tra gli anni 2004 e 2006, nonche' episodi di estorsione che hanno coinvolto gli indagati, in danno di imprenditori edili. I dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa che si terra' presso la Squadra Mobile alle ore 11.30.



Camorra: Le Mani Dei Clan Sui Bingo, Sequestrati Beni Per 150 Mln

Napoli, 27 apr. - (Adnkronos) - Oltre ai 29 arresti la Guardia di Finanza dello Scico ha eseguito anche sequestri per un valore di oltre 150 mln di euro. Complessivamente le Fiamme gialle hanno posto sotto sequestro 39 societa' commerciali, 23 ditte individuali, 100 immobili, 104 auto, 140 fra quote societarie e rapporti bancari. Tra i beni sequestrati le sale bingo di Cassino , Sant'Arpino (Napoli), viale Zara a Milano, Cernusco sul naviglio, Lucca, Padova, Brescia, Teverola (Caserta), Ferentino (Frosinone), Cologno Monzese, Cremona e la societa' Betting 1000, che sviluppa il piu' alto volume di affari a livello nazionale nel settore delle scommesse sportive.

martedì 28 aprile 2009

Sale bingo e scommesse per riciclare. 29 arresti, in manette anche 3 carabinieri


Sale bingo e scommesse per riciclare. 29 arresti, in manette anche 3 carabinieri

(Corriere del Mezzogiorno) - Sale bingo, scommesse sportive e sull’ippica. La camorra dei casalesi ha esteso i suoi tentacoli in tredici città italiane trovando complicità in altre organizzazioni criminali e anche in imprenditori che di fronte a guadagni ingenti non hanno avuto esitazioni a stingere patti di alleanza con i pericolosi camorristi.

Sono stati 500 gli uomini delle Fiamme Gialle del Gico di Napoli e dello Scico che hanno eseguito ventinove arresti sulla base di provvedimenti emessi dalla Dda di Napoli. Nelle 13 città italiane gli uomini della Guardia di Finanza hanno anche posto sotto sequestro beni per circa 150 milioni di euro. I reati contestati sono associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, truffa ai danni dello Stato, al riciclaggio di denaro sporco, alla corruzione di pubblici ufficiali. È stata dunque «disarticolata» un’organizzazione criminale che controllava imprese nel settore dei giochi pubblici, come il bingo e la raccolta di scommesse sportive ed ippiche.
Nell’operazione Hermes sono circa 100 gli indagati, per lo più imprenditori impegnati nel settore del gioco e delle scommesse che si sono dati da fare per riciclare il denaro di alcuni clan camorristici fra i quali il clan dei Casalesi, dei Misso, dei Mazzarella e del clan mafioso dei Madonia. Sono state sequestrate 39 società commerciali e 23 ditte individuali. Il sequestro ha riguardato anche 100 immobili, 104 autoveicoli, 140 quote societarie per un valore di oltre 150 milioni di euro.

Diverse le sale bingo poste sotto sequestro: Cassino, Milano viale Zara, Cernusco sul Naviglio, Lucca, Padova, Brescia, Cologno Monzese, Cremona. Naturalmente oltre a sale bingo della provincia di Caserta, tra cui quella di Teverola, e di Frosinone. La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro la società Betting 2000, che sviluppa un alto volume di affari a livello nazionale nel settore delle scommesse sportive. Le indagini hanno preso il via dalla organizzazione costituita da Renato Grasso, un personaggio più volte coinvolto a partire dalla seconda metà degli anni ‘90 in inchieste per i suoi rapporti con i clan della camorra e in particolare con quello dei Casalesi. A lui, secondo gli investigatori, venivano affidate dalle organizzazioni malavitose le somme di danaro che attraverso un sistema di «scatole cinesi» venivano investite nella creazione di sale bingo.

Nell’ambito dell’operazione Hermes sono stati arrestati anche tre carabinieri. Il maresciallo Pietro Bruno è accusato di una fuga di notizie avvenuta nel novembre del 2006: il sottufficiale sarebbe entrato abusivamente nel server del Ros di Napoli per acquisire informazioni riservate sul conto di Renato Grasso, l’uomo intorno al quale ruota l’intera indagine, in relazione al suo coinvolgimento in un’indagine nei confronti del clan dei casalesi. Il maresciallo è accusato di violazione del segreto di ufficio e corruzione. Inoltre per favoreggiamento nei confronti di Nicola Schiavone, il figlio del boss Francesco, soprannominato Sandokan e di altri due importanti esponenti dell’organizzazione sono stati arrestati due militari in servizio presso la compagnia di Casal di Principe, Luigi Di Serio e Luigi Cocuzza. Gli arresti sono stati eseguiti dai militari dell’Arma in seguito ad indagini condotte dal Ros.

venerdì 24 aprile 2009

MAFIA VOLEVA UCCIDERE SINDACO GELA


MAFIA VOLEVA UCCIDERE SINDACO GELA

GELA (CALTANISSETTA)
- I boss mafiosi di Gela avrebbero imposto il pagamento del pizzo anche alle imprese siciliane che si aggiudicavano appalti pubblici a Milano. Gli imprenditori avrebbero dovuto pagare "la protezione" anche se svolgevano lavori in città del Nord Italia e non solo in Sicilia. E' quanto emerge da una inchiesta che ha portato la polizia di Stato all'arresto di due persone. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal gip del tribunale di Caltanissetta su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nissena che ha coordinato l'indagine della Squadra mobile e del commissariato di Gela. L'indagine punta sul gruppo mafioso degli Emmanuello che fanno capo a Cosa nostra, il quale è strutturato in organismi territoriali che operano unitariamente, o in stretta collaborazione, in varie zone del territorio nazionale e all'estero.

Gli agenti della Squadra mobile di Caltanissetta e del commissariato di Gela hanno arrestato Maurizio Saverio La Rosa, di 40 anni e Maurizio Trubia, di 41, entrambi di Gela. Sono accusati di associazione mafiosa e di aver imposto il pagamento del "pizzo" a imprese di Gela che effettuavano lavori pubblici anche a Milano. I due indagati dovranno pure rispondere dell'aggravante di aver fatto parte di un'associazione armata, che aveva disponibilità di esplosivo ed armi. L'indagine, coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Caltanissetta, ha consentito di individuare gli attuali reggenti di Cosa nostra di Gela che fanno parte del gruppo Emmanuello, e di stroncare sul nascere un serio tentativo di ricostituzione di questo pericoloso clan. L'inchiesta si basa su intercettazioni e sul contributo offerto da un imprenditore di Gela, che ha denunciato le estorsioni, e sulle nuove dichiarazioni del boss mafioso Carmelo Barbieri, che sta collaborando con i pm della Direzione distrettuale antimafia.

PM, VOLEVANO UCCIDERE SINDACO GELA E IMPRENDITORI

L'inchiesta che stamani ha portato all'arresto di due persone per associazione mafiosa, fa emergere che il gruppo mafioso degli Emmanuello stava preparando un attentato per uccidere il sindaco di Gela, Rosario Crocetta e alcuni imprenditori. I boss volevano uccidere gli imprenditori gelesi che negli ultimi anni hanno collaborato con le forze dell'ordine e la magistratura nella lotta al racket delle estorsioni, e contro Rosario Crocetta per la sua attività di sindaco antimafia. Gli inquirenti sostengono che il pericolo di attentati sarebbe stati attuale ed imminente. Per questo motivo la procura distrettuale antimafia ha chiesto con estrema urgenza il provvedimento cautelare al gip. Il progetto di uccidere Crocetta si inquadra anche nelle campagne di stampa e le iniziative amministrative prese dal sindaco per riaffermare la legalità a Gela.

giovedì 23 aprile 2009

Lotta alla 'ndrangheta: i Carabinieri del comando di Varese sgominano organizzazione operante nel nord Italia


Lotta alla 'ndrangheta: i Carabinieri del comando di Varese sgominano organizzazione operante nel nord Italia
I 39 arrestati, affiliati alla cosca dei Farao-Marinicola di Crotone, fermati in tutto in territorio nazionale, da Aosta fino a Roma e Potenza



E' di trentanove arresti il bilancio di una maxi-operazione in Lombardiadei Carabinieri del Comando Provinciale di Varese, iniziata all'alba di oggi con il supporto di militari del 3^ brigata Lombardia, di unità cinofile e velivoli del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (BG), nei confronti di una compagine criminale riconducibile alla 'ndrangheta.

Complimenti per la brillante operazione sono stati espressi dal ministro dell'interno Maroni al comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Siazzu.

La banda, affiliata alla cosca Farao-Marincola di Crotone, operava nelle province di Varese e Milano ed in particolare nelle zone di Lonate Pozzolo, Busto Arsizio, Gallarate, Malpensa e Legnano (MI).
I trentanove arresti sono stati compiuti su tutto il territorio nazionale e in particolare nelle Province di Varese, Crotone, Milano, Novara, Lodi, Forli'-Cesena, Roma, Caserta, Potenza e Aosta.

Le accuse rivolte all'associazione di stampo mafioso denominata 'Locale di Legnano - Lonate Pozzolo', al termine di indagini dei Carabinieri di Varese iniziate nel 2005, sono di tentato omicidio, estorsioni a locali pubblici, commercianti e imprese di Varese e Legnano, rapine, usura, incendi, traffico di armi e di esplosivi, riciclaggio in Italia e all'estero.

mercoledì 22 aprile 2009

PROCESSO SICANIA 2



Sferrazza smentisce Beniamino Di Gati: “Non ho seppellito quel cadavere

Il racalmutese Giuseppe Sferrazza, condannato all’ergastolo nell’operazione antimafia “Domino”, smentisce i pentiti che avevano deposto in trasferta a Milano al processo scaturito dall’inchiesta “Sicania 2“. Beniamino Di Gati, in particolare, aveva parlato di un suo coinvolgimento per la soppressione del cadavere di Giuseppe Alongi, ucciso nel 1999. Sferrazza sarà comunque riascoltato, martedì prossimo, ma con l’assistenza di un difensore. Poi il dibattimento continuerà con l’audizione dei testi della difesa. Sono sette gli imputati: il grottese Giovanni Aquilina di 59 anni, Carmelo Milioto, 28 anni, Salvatore Fragapane, 51 anni, Stefano Fragapane, 29 anni e Giuseppe Fanara, 51 anni, tutti di Santa Elisabetta; Francesco Leto, 73 anni, di Sant’Angelo Muxaro e Giuseppe Brancato, 49 anni di Canicattì. Gli omicidi oggetto del processo sono quelli dei fratelli santangelesi Vincenzo e Salvatore Vaccaro Notte (assassinati perché si erano ribellati alle richieste del clan), oltre che di Filippo Cuffaro, Salvatore Oreto e Giuseppe Alongi, eliminati per contrasti con la cosca.

martedì 21 aprile 2009

Mafia: Dda Sequestra 2 Imprese Edili Nell'Agrigentino


Agrigento, 21 apr -

La Dda di Palermo, nell'ambito dell'inchiesta antimafia denominata ''Agora''', ha posto sotto sequestro due imprese edili di Favara, nell'agrigentino, l'impresa individuale 'Gerlando Morreale' e la 'Ares Appalti' che secondo gli investigatori sono beni ricondubili a Calogero Costanza e Gerlando Morreale e dunque a Giuseppe Falsone, di Campobello di Licata, ritenuto il capo di cosa nostra in provincia di Agrigento. L'operazione 'Agora'' e' scattata nel dicembre del 2008 quando furono arrestate 6 persone. Secondo gli investigatori, a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Maurizio Di Gati, il centro commerciale, che si trova sulla strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta, dalla fase della progettazione fino alla costruzione, sarebbe stato controllato da cosa nostra che si sarebbe prima occupata della vendita del terreno su cui insediare la struttura, e poi si sarebbe impegnata per ottenere le autorizzazioni necessarie. Le opere sarebbero state concluse da imprese di cui sarebbero titolari gli arrestati e che sarebbero pilotate dal superlatitante Giuseppe Falsone.


Agguato Foggiano: ucciso capo clan

BARI, 21 APR -

Franco Romito, l'uomo ucciso con il suo autista in un agguato vicino a Manfredonia, e' ritenuto al vertice della mafia garganica. L'uomo era legato alla famiglia Libergolis che per oltre 30 anni e' stata in guerra in una faida con la famiglia dei Primosa-Alfieri che ha causato piu' di 35 morti e alcune 'lupare bianche'. Dai Libergolis Franco Romito si era poi allontanato. Lo scorso anno era stato scarcerato dopo aver scontato una condanna di quattro anni per armi.

sabato 18 aprile 2009

Giornalismo Agrigentino


Al Direttore di GRANDANGOLO

Nei giorni scorsi mi trovavo ad Agrigento per il PROCESSO SICANIA 2 , e come le avevo promesso le volevo offrire un bel caffè ……dopo aver fatto il suo numero di cellulare e dopo aver squillato parecchie volte mi risponde una donna forse sua moglie o la sua compagna ,chiedo di lei e mi dice di avere sbagliato numero ,strano perché il numero è il suo ….la richiamo nuovamente e nessuno risponde ma si collega la segreteria telefonica le lascio un messaggio e le chiedo cortesemente di contattarmi ,ancora sto aspettando la sua telefonata .

Mi chiedo ma lei fa il giornalista ??? O le piace rompere i coglioni con questi articoletti dettati da qualche avvocatuccio che difende la “ Cosca dei Pidocchi “??? Il suo non è giornalismo ma SCIACALLAGGIO mediatico che per vendere 100 o 1000 copie in più pubblica sul suo giornale manipolando la verità.

Un vero giornalista valuta e riflette prima di pubblicare i fatti di cronaca …… Se lei dal 2000 ad oggi ha pubblicato sul suo giornale fatti di cronaca nera e giudiziaria deve ringraziare il sacrificio dei miei FRATELLI Enzo e Salvatore Vaccaro Notte, e al mio impegno di fare arrestare tutta quella FECCIA disumana ( tutti collegati tra di loro ) che era visibile a tutti ma nessuno aveva mai osato opporsi .La città di Agrigento e provincia deve dire GRAZIE ai FRATELLI VACCARO NOTTE per avere avuto il coraggio ,l’onestà e le qualità di non aver mai accettato nessun compromesso con la mafia o cosa nostra o cosa inutile o forse e meglio “ Cosca dei Pidocchi “.

Dimenticavo nei prossimi giorni sarò ad Agrigento….le vorrei offrire un bel caffè , ma quando la chiamo non mi dica di avere sbagliato numero…..

Angelo Vaccaro Notte

Camorra, arrestato latitante, stava per fuggire in Spagna


E' stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino, Ciro Mauriello, un latitante camorrista coinvolto nella sanguinosa faida di Scampia tra clan rivali. Lo hanno detto oggi i carabinieri.

Mauriello, di 42 anni, latitante dal 2006, è stato fermato dai militari nello scalo romano "nel corso di normali controlli ai passeggeri". Aveva con sé un documento falso e grazie ai "riscontri fotografici e dattiloscopici" è stato possibile risalire alla sua identità.

"Aveva in tasca 5.000 euro in contanti e un biglietto aereo per Malaga, in Spagna, dove stava per fuggire", si legge in una nota del Comando provinciale dei carabinieri di Roma

Il latitante, che appartiene al clan camorrista Amato-Pagano, legato al gruppo degli "scissionisti" di Scampia, deve scontare 6 anni e 7 mesi di reclusione per detenzione di armi da fuoco e concorso esterno in associazione mafiosa.

mercoledì 15 aprile 2009

Giudice troppo lento:mafiosi liberi





Giudice troppo lento:mafiosi liberi


In 15 mesi non ha depositato sentenza

Ventuno presunti mafiosi e trafficanti di droga - otto detenuti in carcere, 13 ai domiciliari - sono stati scarcerati per il mancato deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado da parte del Tribunale di Bari. Un'altra trentina di imputati, condannata a pene superiori ai dieci anni, sarà scarcerata a ottobre. A rendere possibile tutto ciò è la mancata trascrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
Si tratta di alcuni dei 160 imputati del maxiprocesso Eclissi nei confronti del potente clan mafioso barese degli Strisciuglio, egemone nel capoluogo pugliese e in comuni della provincia. Nei confronti degli imputati che tornano in libertà sono infatti scaduti i "termini di fase" che decorrono dalla data di lettura del dispositivo di sentenza all'avvio del processo di secondo grado.

Il processo di primo grado, celebrato con rito abbreviato, si è concluso il 16 gennaio 2008 con la condanna di quasi tutti i 160 imputati da parte del gup del Tribunale di Bari Rosa Anna De Palo. Proprio De Palo, che da qualche mese è presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, in questi 15 mesi non è riuscita a depositare le motivazioni della sentenza di primo grado, il cui dispositivo è composto da 62 pagine.


Riunione di emergenza in Prefettura


Per fare il punto sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica a Bari, il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano ha chiesto al prefetto del capoluogo pugliese, Carlo Schilardi, di convocare per venerdì prossimo, 17 aprile, una riunione tecnica. All'incontro, che sarà presieduto dal sottosegretario Mantovano, sono stati invitati gli esponenti delle forze di polizia e il procuratore della Repubblica di Bari, Emilio Marzano.

Il ministro Alfano manda gli ispettori

Scende in campo il ministro della Giustizia dopo la scarcerazione degli imputati del processo denominato 'Eclissi'. Il Guardasigilli Angelino Alfano ha incaricato l'Ispettorato di "verificare, con tempestività, i motivi per i quali la sentenza, emessa nei confronti degli imputati, all'esito di un giudizio abbreviato celebrato nel gennaio del 2008, non sia stata ancora depositata". "L'Ispettorato - continua la nota - ha immediatamente richiesto al presidente della Corte di Appello di Bari di procedere con la relativa verifica e di riferirne al più presto gli esiti, al fine di valutare l'eventuale sussistenza di condotte negligenti, rilevanti sotto il profilo disciplinare".

Solidarietà per l'Abruzzo


Vittime Terremoto Abruzzo








Elenco delle vittime del sisma in Abruzzo
Lista provvisoria della Regione Abruzzo
La Regione Abruzzo ha reso noto l'elenco nominativo delle vittime del terremoto. La lista, on line, è così articolata: nome, cognome, data di nascita e sesso.


A

Abdija Nurije 1968 F
Airulai Alena 07/02/1998 F
Alessandri Carmine 55/65 anni M
Alloggia Silvana 09/11/1942 F
Alviani Marco 11/08/1967 M
Andreassi Irma 27/09/1936 F
Andreassi Maria Antonella 03/11/1958 F
Andreassi Loreto 22/04/1931 M
Antonacci Giuseppa 31/01/1924 F
Antonini Giusy 09/07/1984 F
Antonini Maurizio 02/03/1971 M
Antonini Genny 17/11/1986 F
Antonini Stefano 11/08/1999 M
Antonucci Maria Assunta 16/09/1947 F


B


Bafile Vittorio 22/02/1928 M
Balassone Silvana 17/07/1936 F
Basile Anna 24/11/1960 F
Bassi Agata 06/12/1940 F
Battista Ines 31/01/1933 F
Battista Martina Benedetta 14/08/1987 F
Belfatto Angela 02/10/1919 F
Berardi Achille F
Bernardi Maria 16/06/1949 F
Bernardi Gaetano 26/10/1928 M
Bernardini Giovanna 28/09/1978 F
Berti Valentina 11/02/1975 F
Bianchi Nicola 08/08/1986 M
Biasini Giovanni 1946 M
Biondi Elisabetta 19/07/1936 F
Bobu Darinca Mirandolina 29/09/1973 F
Bonanni Anna Bernardina 16/11/1936 F
Bortoletti Daniela 09/01/1987 F
Bronico Sara 06/07/1997 F
Brunelli Giulio 10/01/1937 M
Bruno Filippo Maria 10/11/1992 F
Bruno Berardino 23/04/1982 M
Brusco Luisa 28/02/1913 F

C

Calvi Bolognese Angela 04/05/1976 F
Calvisi Maria 31/05/1926 F
Calvitti Massimo 08/06/1959 M
Canu Antonika 27/01/1931 F
Capasso Iolanda 15/02/1963 F
Capuano Luciana Pia 25/07/1989 F
Carletto Lidia 30/01/1933 F
Carli Anna Maria 18/01/1944 F
Carli Augusto 03/01/1931 M
Carnevale Giulia 10/07/1986 F
Carosi Claudia 25/05/1979 F
Carpente Giovannino 01/01/1953 M
Cellini Luigi 17/11/1993 M
Centi Ludovica 28/09/2008 F
Centi Antonio 21/06/1947 M
Centi Pizzutilli Rocco M
Centofanti Davide 12/09/1989 M
Cepparulo Teresa 08/05/1948 F
Cervo Francesca 06/08/1945 F
Chernova Marija 07/01/2001 F
Chiarelli Achille 17/07/1934 M
Cialone Katia 09/06/1975 F
Ciancarella Elvezia 13/12/1958 F
Cicchetti Adalgisa 08/05/1932 F
Cimini Anna 27/04/1928 F
Cimorroni Concetta 28/11/1945 F
Cinì Lorenzo 01/06/1986 M
Cinque Matteo 05/08/1999 M
Cinque Davide 22/10/1997 M
Ciocca Elena 03/10/1919 F
Ciolfi Loris M
Ciolli Danilo 25/10/1983 M
Cirella Chiarina 16/04/1921 F
Ciuffini Dario 16/04/1983 M
Ciuffini Nadia 21/09/1952 F
Ciuffoletti Fernanda 09/03/1919 F
Cocco Anna 15/08/1928 F
Colaianni Ada Emma 11/12/1926 F
Colaianni Antonina 30/09/1926 F
Colaianni Daniele 1933 M
Colaianni Elisa 10/10/1933 F
Compagni Giovanni 11/03/1982 M
Cora Alessandra 08/01/1986 F
Corridore Rocco 05/04/1946 M
Cosenza Giovanni 20/12/1926 M
Costantini Luigia 07/01/1932 F
Cristiani Armando 24 anni M
Cruciano Angela Antonia 13/06/1987 F
Cupillari Andrea 11/01/1978 M

D

Dal Brollo Alice 24/12/1988 F
Damiani Giovanna 04/04/1923 F
D'amore Osvaldo 22/05/1951 M
D'Andrea Vinicio 14/06/1926 M
D'Antonio Giannina 60/70 anni F
De Angelis Lisa 03/02/1939 F
De Angelis Jenny 18/03/1983 F
De Felice Fabio 09/08/1987 M
De Felice Antonio 14/01/1966 M
De Felice Alexandro 30/01/2005 M
De Felice Lorenzo 14/01/2006 M
De Iulis Luigi 05/02/1927 M
De La Cruz Cursina Roberta 04/02/1952 F
De Nuntiis Maria Giuseppa 01/01/1925 F
De Paolis Anna Maria 17/04/1949 F
De Santis Angelina 20/04/1927 F
De Vecchis Panfilo 25/10/1922 M
De Vecchis Sara 01/02/1987 F
De Vecchis Pasquale 12/12/1938 M
Del Beato Maria Laura 08/03/1933 F
Del Beato Marisa 04/07/1935 F
Deli Serafina 18/11/1925 F
Della Loggia Lorenzo 02/12/1983 M
D'Ercole Alfredo 17/05/1942 M
D'Ercole Simona 23/05/1979 F
Di Battista Giuliana 04/03/1932 F
Di Cesare Luca 50 anni M
Di Filippo Rosina 26/02/1924 F
Di Giacobbe Maria 01/11/1947 F
Di Marco Stefania 12/02/1952 F
Di Marco Paolo 30/03/1987 M
Di Pasquale Alessio 14/10/1988 M
Di Pasquale Alessia 10/08/1986 F
Di Silvestre Gabriele 10/08/1989 M
Di Simone Alessio 13/09/1984 M
Di Stefano Domenica 23/01/1943 F
Di Stefano Odolinda 05/07/1937 F
Di Vincenzo Caterina 55/65 anni F
D'Ignazio Assunta 11/11/1937 F
Dottore Corrado 03/04/1963 M

E


El Sajet Boshti 09/12/2005 M
Elleboro Liliana 17/02/1933 F
Enesoiu Adriana 11/05/1961 F
Esposito Andrea 12/04/2006 M
Esposito Francesco Maria 16/02/1985 M


F


Fabi Domenica 12/02/1934 F
Ferella Delia Solidea 05/05/1928 F
Ferrauto Filippo 19/04/1932 M
Fioravanti Claudio 28/03/1943 M
Fiorentini Liliana 12/07/1931 F
Fiorenza Elpidio 26/10/1983 M
Franco Rosalba F
Fratì Mauran 13/01/1997 F


G


Gasperini Wilma 29/08/1926 F
Germinelli Giuseppina 2002 F
Germinelli Chiara 1998 F
Germinelli Micaela 16/08/1995 F
Germinelli Rosa 29/03/1992 F
Ghiroceanu Laurentiu Costantin 19/12/1968 M
Ghiroceanu Antonio Ioavan 12/11/2008 M
Giallonardo Aurelio 16/06/1930 M
Giannangeli Salvatore 25/09/1934 M
Giannangeli Vincenzo 09/10/1973 M
Giannangeli Riccardo 13/05/1977 M
Gioia Piervincenzo 07/06/1963 M
Giugno Luigi 01/08/1974 M
Giugno Francesco 20/09/2007 M
Giustiniani Armando 30/04/1916 M
Grec Kristina o Marina 3-5 anni F
Guercioni Alberto 16/08/1973 M


H


Hasani Demal 15/12/1967 M
Hasani Refik 01/05/1965 M
Husein Hamade 28/07/1987 M

I

Ianni Franca 17/03/1948 F
Iavagnilio Michele 20/09/1983 M
Iberis Maria Incoronata 02/04/1927 F
Innocenzi Pierina 03/09/1952 F
Iovine Carmelina 15/12/1986 F
Iovinitti Tommaso. 59 anni. M
Italia Giuseppe 02/08/1963 M


K


Koufolias Vassilis 08/09/1981 M


L

Lannutti Ivana 03/07/1986 F
Leonetti Maria 21/03/1928 F
Liberati Vezio 12/06/1946 M
Liberati Vincenzo 06/11/1941 M
Lippi Giovanna 01/01/1955 F
Lippi Giuseppe 03/12/1918 M
Lisi Pasqualina 03/03/1950 F
Longhi Laura 10/05/1935 F
Lopardi Lidia 18/03/1917 F
Lunari Luca 15/03/1989 M

M


Magno Ada 05/10/1916 F
Marchione Francesca 08/08/1984 F
Marcotullio Elide 11/02/1939 F
Marcotullio Maria 06/11/1939 F
Marcotullio Bruno 13/05/1942 M
Marotta Carmine 13/01/1962 M
Marrone Maria Gilda 24/07/1920 F
Marrone Lina Loreta 15/04/1927 F
Marrone Maria Fina 29/10/1923 F
Marzolo Giuseppe 11/04/1976 M
Massimino Patrizia 19/08/1954 F
Mastracci Luana 05/12/1961 F
Mastropietro Luisa 16/01/1935 F
Mazzarella Anna 06/09/1929 F
Mazzeschi Valeria 23/09/1924 F
Miconi Giuseppe 19/03/1920
Migliarini Roberto 06/12/1966 M
Mignano Maria Civita 20/08/1984 F
Milani Francesca 10/01/2000 F
Monti Vicentini Erminia 11/11/1945 F
Moscardelli Federica 19/04/1984 F
Muntean Silviu Daniel 22/11/2002 M
Muzi Liberio 26/04/1920 M
Muzi Lucilla 13/12/1961 F


N

Nardis Cesira Pietrina 03/04/1934 F
Natale Maurizio 07/12/1987 M
Negrini Vincenza 25/02/1929 F
Nouzovsky Ondrey 25/05/1991 M


O

Olivieri Francesca 03/08/1986 F
Olivieri Francesco 19/02/1951 M
Orlandi Argenis Valentina 01/01/1986 F
Osmani Valbona 13/04/1996 F


P

Pacini Arianna 30/07/1982 F
Palumbo Anna 09/06/1947 F
Paolucci Maria Gabriella 03/03/1959 F
Papola Arturo 09/05/1942 M
Papola Elena 24/02/1935 F
Parisse Maria Paola 10/05/1993 F
Parisse Domenico jr 07/08/1991 M
Parisse Domenico sr 31/10/1934 M
Parobok Anna 25/07/1990 F
Passamonti Fabiana Andrea 06/07/1970 F
Pastorelli Sonia 18/07/1964 F
Pastorelli Aleandro 19/07/1921 M
Persichetti Sara 02/01/1986 F
Pezzopane Tommaso 05/02/1928 M
Pezzopane Iole 13/06/1918 F
Pezzopane Susanna M. Celeste 04/10/1983 F
Pezzopane Benedetta 16/08/1982 F
Placentino Ilaria 10/11/1989 F
Puglisi Paola 18/12/1940 F
Puliti Andrea 30-40 anni M


R

Rambaldi Ilaria 24/01/1984 F
Ranalletta Rossella 22/10/1984 F
Ranieri Oreste 24/04/1932 M
Romano Carmen 24/05/1988 F
Romano Giustino 06/09/1984 M
Romano Elvio 31/08/1984 M
Romualdo Maurizio Rocco 06/10/1920 M
Rosa Antonina 07/12/1925 F
Rossi Michela 27/04/1971 F
Rossi Valentina 22/04/1975 F
Rotellini Silvana 11/19/1933 F
Russo Annamaria 24/01/1970 F


S


Sabatini Serenella 07/09/1960 F
Salcuni Martina 31/03/1988 F
Salvatore Antonio 10/02/1931 M
Santilli Anna 09/07/1934 F
Santosuosso Marco 05/09/1988 M
Sbroglia Edvige 45/50 anni F
Scimia Maria Santa 12/01/1935 F
Scipione Serena 05/05/1984 F
Sebastiani Lorenzo 28/09/1988 M
Semperlotti Maria Grazia 17/09/1965 F
Sferra Ernesto 26/10/1925 M
Sidoni Emidio 08/01/1922 M
Sidoni Emanuele 10/06/1948 M
Silvestrone Vittoria 20/11/1917 F
Smargiassi Francesco 26/02/1944 M
Spagnoli Flavia 04/04/1989 F
Spagnoli Sandro 25/12/1957 M
Spagnoli Assunta 04/02/1949 F
Spaziani Claudia 1963 F
Sponta Aurora 25/02/1936 F
Strazzella Michele 22/01/1981 M
Suor Lucia Ricci Rosina 03/11/1926 F


T

Tagliente Vittorio 11/07/1983 M
Tamburro Marino 18/12/1930 M
Tamburro Giuliana 09/01/1963 F
Terzini Enza 02/02/1988 F
Testa Ivana 06/10/1930 F
Testa Evandro 07/06/1913 M
Tiberio Noemi 02/02/1975 F
Tomei Paola 28/05/1960 F
Troiani Raffaele 19/01/1975 M
Turco Giuliana 55-65 anni F


U


Urbano Maria 23/03/1989 F


V

Valente Mario 26/03/1926 M
Vannucci Matteo 21/06/1986 M
Vasarelli Vittoria 01/01/1924 F
Vasarelli Giuseppina 02/09/1929 F
Verzilli Paolo 11/04/1982 M
Visione Daniela 20/03/1966 F
Vittorini Fabrizia F



Z


Zaccagno Armedio 07/09/1923 M
Zaninotto Sergio 04/09/1940 M
Zavarella Roberta 23/12/1983 F
Zelena Marta 15/07/1992 F
Zingari Guido 17/01/1949 M
Zugaro Giuseppina 17/06/1956 F