martedì 8 dicembre 2009

Servizio centrale di protezione

Istituire il Comitato di garanzia per l’espletamento del programma di protezione dei testimoni di giustizia
La necessità di offrire una maggiorata tutela a “soggetti deboli” come i testimoni di giustizia sembra imporre l’opportunità di istituire un organo che sia in grado di monitorare la corretta esecuzione delle misure assistenziali e di tutela deliberate dalla Commissione centrale e demandate, per l’esecuzione, al Servizio centrale di protezione.
Il Comitato di Garanzia, formato da professionisti di elevata competenza e autorevolezza, esterni alla Commissione centrale e al Servizio centrale di protezione, offre al testimone di giustizia supporto e tutela lungo tutto il suo percorso e interviene nei casi in cui si verifichino particolari disfunzioni e inadempienze
Tale Comitato di garanzia dovrebbe, quindi, annoverare soggetti di alto profilo professionale e morale, espressione delle competenze necessarie alla realizzazione dei fini sopra richiamati: psicologo, avvocato, sociologo, figure appartenenti agli apparati istituzionali più elevati (prefetto, magistrato o ufficiale delle forze dell’ordine), criminologo, assistente sociale.
In una visione di sinergie istituzionali, il nuovo assetto organizzativo dovrebbe prevedere l’obbligo, per il Servizio centrale di protezione (al quale la norma demanda il compito di attuare le misure di protezione e di assistenza), di riferire al Comitato di garanzia almeno ogni sei mesi sullo stato di adattamento e di progresso che il testimone di giustizia ha raggiunto.
Il Comitato di garanzia, a sua volta, può fornire al Servizio centrale (ed eventualmente alla Commissione centrale) indicazioni e pareri motivati circa eventuali problematiche insorte nell’applicazione del programma di protezione, nonché suggerire interventi concreti a tutela dei diritti e delle legittime aspettative del testimone di giustizia.
Nel caso di cessazione delle misure di protezione, il Comitato di garanzia continuerà a prestare il proprio supporto fino a quando il TdG non abbia raggiunto gli equilibri necessari al reinserimento nella dimensione ordinaria.

Istituire la figura del tutor del testimone

Diventa necessario sostituire la figura attuale del referente (normalmente un appartenente alle forze di polizia), rivelatasi insufficiente e non adeguata a soddisfare le esigenze del testimone. Si avverte la necessità di un punto di riferimento costante e continuo, che assista e accompagni il testimone, sin dall’ingresso nel programma di protezione, che sappia agire con professionalità, efficienza e dedizione, abile nel farsi carico delle esigenze del testimone, anche di quelle più complesse: un tutor, ossia una persona che si ponga come interlocutore -per conto del TdG- degli organi amministrativi e, più in generale, della Pubblica Amministrazione. Dotato di poteri adeguati allo scopo, normativamente definiti, affianca il testimone nella risoluzione di tutte le problematiche che sorgono dal momento della collocazione sul territorio.
Il ruolo di tutor può essere ricoperto da persona che abbia svolto funzioni in ambito legale o nella dirigenza dello Stato, preferibilmente con compiti nel comparto della sicurezza, e caratterizzato da un elevato ed autorevole profilo professionale, che sappia convogliare le legittime pretese
e le fondate aspettative del testimone verso le rinnovate potenzialità dei nuclei territoriali e del Comitato di garanzia. Ma che, al contempo, sia fornito di poteri di impulso, nei confronti delle citate strutture e di ogni altro organismo deputato a fornire un contributo (sotto il profilo assistenziale o della sicurezza) al testimone.
Dal punto di vista organizzativo, per ogni regione (o gruppo di regioni) viene nominato (dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero della Giustizia) un tutor. Questi curerà, ai fini sopra precisati, la posizione di tutti i testimoni di giustizia (e relativi nuclei familiari) che risiedano nell’ambito territoriale di pertinenza.

Un corpo specializzato di operatori della protezione: i nuovi NOP

 
La specializzazione del personale dello Stato adibito a compiti di tutela e assistenza del TdG deve divenire un postulato irrinunciabile, quale che sia il percorso che si intende seguire (potenziamento e riqualificazione delle strutture attuali, ovvero creazione ex novo di un organismo con competenze ampliate e ridefinite).
La Commissione antimafia intende affermare, alla luce dell’inchiesta svolta, la notevole importanza che rivestono gli aspetti relativi a: provenienza, selezione, formazione e inquadramento del personale adibito all’assistenza ed alla tutela dei testimoni di giustizia. E’ necessario costituire un corpo di professionisti non solo della tutela, ma anche dell’assistenza socio-psicologica, perché tale è, nella realtà, il compito che essi si ritrovano a svolgere.
Di conseguenza, occorre ampliare il bacino di selezione, attingendo ai ruoli dell’intera Pubblica Amministrazione (con riferimento alle professionalità specificamente richieste dalla funzione) e operando accurati processi di valutazione dei curricula, valorizzando le competenze acquisite e gli aspetti motivazionali.
La somministrazione frammentata e saltuaria di nozioni deve essere sostituita da un programma di formazione permanente: una apposita “scuola”, nella quale confluiscano le più valide esperienze già maturate, che assicuri un sistema di addestramento professionale su basi di elevata scientificità, e si articoli attraverso appositi corsi della durata di almeno sei mesi (basati sull’insegnamento della psicologia -in primis- e di altre materie e tecniche specifiche), anche con il ricorso a titolari di cattedra accademica. Solo dopo il superamento di tale corso e l’effettuazione di un congruo tirocinio pratico si potrà avere un operatore qualificato del Servizio Protezione, in grado di interpretare pienamente la filosofia del nuovo sistema integrato di tutela e assistenza.
Occorre adottare rigorosi sistemi di verifica periodica della professionalità e dell’attività svolta dagli operatori, al fine di garantire costantemente un elevato standard di efficienza.

Le nuove strutture territoriali


Appare indispensabile l’adeguamento dell’impianto strutturale esistente, integrando -in particolare- il personale dei nuovi NOP, che opera a livello territoriale, con soggetti qualificati e in grado di sviluppare e seguire i progetti di assistenza socio-psicologica in favore del TdG e dei suoi familiari (professionisti in campo legale e nel settore economico-finanziario, psicologi di comprovata esperienza ed esperti dell’assistenza socio-sanitaria, anche con riferimento alle specifiche problematiche dell’infanzia, ecc.).
In tal modo, l’equipe multidisciplinare di esperti inserita nella sede centrale troverebbe la sua corrispondenza funzionale nelle omologhe strutture operative dislocate sul territorio. Non avrebbe, infatti, senso istituire una forte struttura centrale di sostegno e lasciare nella confusione dei ruoli e delle funzioni i Nuclei distribuiti sul territorio che hanno autentici compiti operativi.

Verso una struttura unica

Conclusivamente, si ritiene opportuno affermare la necessità di superare l’attuale suddivisione dei compiti di assistenza e tutela, da un lato, e sicurezza, dall’altro, affidati ad organi diversi, per addivenire alla creazione di un organismo unico che, attraverso unitarietà strutturale e specializzazione, assicuri efficacia a tutto il comparto di protezione, sollevando le forze di polizia territoriali dai compiti di scorta e tutela attualmente a loro affidati dal Servizio centrale.
Non v’è dubbio che tale artificioso riparto di competenze, nella parte in cui assegna agli organi territoriali le funzioni di sicurezza, rappresenta una rinuncia alla specificità e all’efficacia delle misure tutorie in favore del testimone.
La Commissione esprime, sul punto, l’auspicio che si avvii una riflessione complessiva volta a delineare un sistema di protezione che, accanto alle innovazioni sopra menzionate con riguardo ai profili di piena garanzia del rispetto dei diritti del cittadino testimone di giustizia, preveda l’attribuzione – sul modello dell’ United States Marshals Service – anche dei compiti di vigilanza e sicurezza.
Si intende far riferimento ad una filosofia nuova che, evitando confusioni e sovrapposizioni di ruoli, dia vita ad un sistema integrato tra aspetti di sicurezza e di assistenza del TdG.

 
 

Nessun commento:

Posta un commento