LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44
(Elargizione alle vittime di richieste
ANTIRACKET E ANTIUSURA INTIMIDAZIONE AMBIENTALE)
Commissario per il Coordinamento delle
Iniziative Antiracket e Antiusura
2) riferire sulla mancanza di condizioni ostative alla concessione dell’elargizione, anche
11) quando sono presenti sia il reato di estorsione che di usura, al fine di evitare lungaggini
14) IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
A tale riguardo, debbono essere tenuti in grande considerazione:
Un caso esemplare riguarda il cosiddetto “effetto isolamento”, dovuto alla presenza
sostenuta dai riscontri documentali che lo stesso ritenga opportuno allegare (contabili, bilancistici,
A tal riguardo il Comitato ha ritenuto risarcibili anche i contratti in essere non andati a buon fine
per cause legate al condizionamento ambientale, i danni derivanti dal trasferimento dell’azienda
quando costretta ad abbandonare la zona del lavoro, le merci e le attrezzature perdute o non
più utilizzabili, e possibili multe o oneri derivati dal non rispetto “forzoso” dei contratti.
Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1999)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da
attività estorsive)
1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita
una somma di denaro a titolo di contributo
al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle
condizioni stabiliti dalla presente legge.
Art. 2.
(Limitazione temporale e territoriale)
1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi
verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1 gennaio 1990.
COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE INIZIATIVE
ANTIRACKET E ANTIUSURA E COMITATO DI
SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DELL’ESTORSIONE E DELL’USURA
PFAA 2007 (PROGETTO FORMAZIONE
ANTIRACKET E ANTIUSURA)
VADEMECUM SUI BENEFICI DI LEGGE A FAVORE
DELLE VITTIME DELL’ESTORSIONE E DELL’USURA
Art. 3.
(Elargizione alle vittime di richieste
ANTIRACKET E ANTIUSURA INTIMIDAZIONE AMBIENTALE)
1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili,
ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno
inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo
di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente
ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in
conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle
richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o
modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano
emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale
è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è
concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio
parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione
prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere
nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che
all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
12) IL DETTAGLIATO RAPPORTO PER ESTORSIONE
Con il dettagliato rapporto le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo dovranno:
1) riferire sull’attività esercitata dall’istante all’epoca dei fatti, su quella attualmente esercitata
o su quella che l’istante intenda intraprendere con l’elargizione eventualmente concessa;
2) riferire sulla mancanza di condizioni ostative alla concessione dell’elargizione, anche
acquisendo, d’ufficio, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
3) esprimersi in ordine alla tempestività dell’istanza;
4) riferire sul procedimento penale nel quale l’istante figura parte offesa del reato di
estorsione, ovvero di altro reato (incendio, danneggiamento…), allegando il parere
espresso dal competente P.M., ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge n. 44/99;
5) ricostruire la vicenda estorsiva oggetto dell’istanza, specificando, sulla base delle
informative delle Forze dell’Ordine o dell’Autorità Giudiziaria, se la stessa sia ascrivibile ad
una attività estorsiva, o ad una situazione di intimidazione ambientale, a condizione che
non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità (si rammenta che per l’istanza
di estorsione i fatti giudiziari non sono determinanti ai fini della ristorabilità della stessa);
6) esprimersi sul nesso di causalità fra il danno patito e l’evento delittuoso;
7) quantificare il danno subito, avvalendosi, salvo casi eccezionali di consulenze tecniche
autorizzate dal Commissario, del supporto del cosiddetto Nucleo di Valutazione. Il danno
dovrà essere distinto in: danno emergente, danno da mancato guadagno e/o perdita di
avviamento commerciale (non sempre una denuncia di estorsione prefigura un danno
patrimoniale);
8) esprimere il parere complessivo sull’accoglibilità, o meno, dell’istanza;
9) in caso di parere favorevole, trasmettere, unitamente al dettagliato rapporto, aggiornate
dichiarazioni ai sensi degli artt. 12 e 15 della legge n. 44/99;
10) il dettagliato rapporto deve essere inviato entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla
data di presentazione o ricevimento della domanda: solo in caso di particolare complessità
dell’istruttoria il termine è prorogato di 30 giorni;
11) quando sono presenti sia il reato di estorsione che di usura, al fine di evitare lungaggini
burocratiche, bisogna istruire l’stanza secondo il reato prevalente, come si evidenzia dai
fatti giudiziari;
12) calcolare il mancato guadagno sulla base dei criteri enunciati nella Circolare commissariale
n. 3023/BE del 20 novembre 2002, dei quali, a titolo esemplificativo, si segnala il più
significativo: individuare il reddito medio conseguito nel biennio precedente l’evento
lesivo; raffrontare tale reddito medio con quelli prodotti negli anni successivi; estendere il
risultato così ottenuto fino alla data della definizione dell’istruttoria relativa all’istanza;
13) calcolare i danni da lesioni personali sulla base dei criteri enunciati nelle Circolari
commissariali n.1677/BE del 28 giugno 2002 e n. 534/BE del 23 febbraio 2005, dei quali,
a titolo esemplificativo, si segnala il più significativo: quantificare il reddito medio prodotto
dalla vittima nei due anni precedenti l’evento delittuoso che ha prodotto la lesione
permanente; moltiplicare tale reddito medio per la percentuale di invalidità permanente
determinata dai competenti organi medici, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 455/99;
moltiplicare il risultato ottenuto per il numero degli anni mancanti all’età pensionabile
massima della categoria lavorativa di appartenenza o, in mancanza, al dato risultante
dalle tavole di mortalità ISTAT; rivalutare l’importo così determinato fino alla data della
concessione del beneficio, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
concessione del beneficio, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
14) IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Estorsione
Un significativo ruolo, ai fini della predisposizione del dettagliato rapporto, è costituito dai
Nuclei di Valutazione, istituibili, ai sensi del comma 2 del D.P.R. 455/99, con funzionari tecnici
di amministrazioni o enti pubblici presenti nella Provincia.
Tali Nuclei, difatti, in molti casi, rappresentano un indispensabile ausilio per determinare il danno
ristorabile alle vittime di estorsione.
ristorabile alle vittime di estorsione.
15) COME EVITARE IL RICORSO ALLE INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE
Estorsione
Al fine di evitare il ricorso alle integrazioni istruttorie è necessario che le Prefetture – Uffici
Territoriali del Governo predispongano i dettagliati rapporti in presenza di tutti gli elementi
ed i presupposti, come precedentemente rappresentato, necessari per la deliberazione del
Comitato.
Comitato.
17) IL CONCETTO DI INTIMIDAZIONE AMBIENTALE
Il concetto di intimidazione ambientale è stato uno degli elementi di novità introdotti dalla
legge n. 44/99 rispetto alla passata legislazione antiracket (legge n. 172/92).
Una evoluzione legislativa nata soprattutto dall’esperienza delle Associazioni antiracket che
hanno sottolineato, come spesso, l’intimidazione può trascendere da un fatto criminoso esplicito
(danneggiamento o altro) e non sempre è correlato ad una esplicita richiesta estorsiva.
L’intimidazione ambientale, difatti, può non coincidere con un procedimento penale ed al tempo
stesso è una delle modalità con cui la criminalità organizzata attiva ritorsioni nei confronti degli
imprenditori che rifiutano di pagare il “pizzo”, ovvero collaborano con le Forze dell’Ordine.
Non è neanche raro il caso in cui esponenti legati ai clan concorrano a creare condizioni di
dissesto economico per poi impossessarsi (direttamente o attraverso prestanomi) delle attività
economiche delle vittime. Questa fattispecie è sempre oggetto di attenta valutazione da parte
del Comitato.
L’intimidazione anche ambientale così come precisata dal Comitato nel Seminario del 2000
L’interpretazione del 2° comma dell’art. 3 si presenta a valenza generale, cioè da utilizzare per
tutti i casi in cui la legge n. 44/99 riprende tale concetto (art. 3, comma 2, art. 4, comma 1, lett.
d), art. 10, comma 1, lett. b), art. 13, comma 4, art. 6, con particolare riguardo alla lettera b).
Pertanto, nell’esame dell’intimidazione ambientale, vanno posti alcuni “paletti” di riferimento
nel percorso che l’interprete deve seguire:
A) possono essere considerate solo le “condotte” aventi, nel sentire della comunità sociale,
in quel determinato luogo e momento, finalità equiparate o corroboranti rispetto a quelle
estorsive;
B) le condotte devono essere interpretabili come estorsive per “facta concludentia”, anche
sotto il profilo della “idoneità” (cioè valenza intimidatoria), per il significato che hanno
nel particolare ambiente in cui si verificano, per la personalità e la temibilità nella zona del
soggetto che le ha poste in essere;
C) non devono emergere dalle indagini, da avvenimenti successivi, da acquisizioni di notizie
provenienti da altri procedimenti penali, finalità diverse nel comportamento ritenuto
intimidatorio;
D) le circostanze ambientali vanno tenute distinte dalle “modalità del fatto”, le quali
giustificano la correlazione con quella espressione costantemente utilizzata dalla legge
n. 44/99 di “intimidazione anche ambientale”.
Le nuove riflessioni
E’ evidente che affinché si possa istruire una istanza per danni da intimidazione ambientale
un ruolo fondamentale spetta alla vittima ed un altro alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo.
La domanda dell’istante:
Gli elementi di identificazione di situazioni di intimidazione ambientale devono innanzitutto
essere prodotti dall’istante all’atto della presentazione della domanda.
Questa deve essere accurata nella descrizione dei fatti-evento, affinché sia possibile verificare,
attraverso il riscontro con atti giudiziari e contabili, il nesso di causalità.
- L’organo istruttorio:
Il dettagliato rapporto dovrà essere redatto su una base di certezza dei fatti noti, nonché
sul controllo serio e rigoroso del principio di logicità e di esperienza (solo il Prefetto, organo
istruttorio e Autorità Provinciale di P.S., è in grado di vagliare la situazione).
A tale riguardo, debbono essere tenuti in grande considerazione:
i fatti acquisiti (nella specie, le condotte riferite dagli istanti, spesso atti “mafiosi” compiuti da
soggetti mafiosi) che andranno, perciò, esaminati nella loro essenza e qualità (reati strumentali,
comportamenti socialmente pericolosi, ammiccanti) e nella loro quantità (abituali, reiterati e
non casuali), in ragione delle loro relazioni di tempo (per esempio, episodio subito dopo la
denunzia o in prossimità del dibattimento, o, ancora, dopo la sentenza di primo grado), di
luogo e di ambiente (il territorio, “la zona di influenza” della cosca dedita all’estorsione di tutti
gli operatori economici che vi operano).
- Le Associazioni antiracket:
Le Associazioni possono essere ascoltate sulla base della loro esperienza (la conoscenza
dell’incidenza e delle prassi criminali del luogo, il notorio investigativo, conosciuto dagli
Organi di Polizia e dalle Associazioni antiracket), onde trarne gli elementi utili all’eventuale
apprezzabilità del valore indiziante.
Un caso esemplare riguarda il cosiddetto “effetto isolamento”, dovuto alla presenza
minacciosa nei pressi dell’esercizio, al terrore incusso nei creditori-fornitori e nella clientela di
locali di intrattenimento del pubblico: un complesso di indizi, talvolta, anche avvalorati dalla
constatazione della particolare vigilanza esercitata dalle Forze dell’Ordine.
L’organo istruttorio, inoltre, potrà trarre, indiretti, ma significativi, riscontri “ambientali”:
1) dalle informative degli Organi di Polizia di diretta vigilanza (Questura, Commissariati
di P.S., Compagnia e Stazione dell’Arma dei Carabinieri, principalmente presenti sul
territorio);
2) dai procedimenti penali per associazione mafiosa aventi ad oggetto il territorio e la cosca
mafiosa interessata, nonché dagli interessi della cosca (cui appartengono coloro che sono
stati denunziati dall’istante) nel settore o nel circuito distributivo delle merci;
3) dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da cui si evincano sia la finalizzazione
estorsiva delle attività della cosca nella zona, che l’esistenza di una particolare pressione
nel settore merceologico;
4) dai procedimenti relativi a misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti
dei soggetti denunziati ovvero dei maggiorenti della cosca cui i denunziati sono ritenuti
affiliati;
5) dal quadro dei reati a matrice estorsiva (attentati incendiari/dinamitardi, danneggiamenti
di piante, uccisione di animali…), verificatisi nei confronti della cerchia di imprenditori in
cui vive ed opera l’istante attraverso la sua azienda.
Il danno da intimidazione ambientale è sempre di tipo patrimoniale e va calcolato sulla base del
mancato guadagno e/o della perdita di avviamento commerciale (attenzione a non valutare due
volte lo stesso effetto di un unico evento).
sostenuta dai riscontri documentali che lo stesso ritenga opportuno allegare (contabili, bilancistici,
testimoniali, certificativi), come il complesso delle situazioni di intimidazione ambientale si sia
potuto tradurre in episodi o prassi concrete, con effetti di mancato guadagno e di riduzione del
valore di avviamento commerciale dell’attività.
A tal riguardo il Comitato ha ritenuto risarcibili anche i contratti in essere non andati a buon fine
Gentile Sig. Angelo Vaccaro Notte,
RispondiEliminaper caso, girando sul web, ho trovato questa simpatica vignetta (che mi appartiene, in quanto ne sono l'Autore) non solo utilizzata senza il mio consenso, ma addirittura interamente modificata nelle sue parti (clonando maldestramente alcuni particolari), oltre che privata della mia firma. Tutte cose che, ahimè, contravvengono alla legge che tutela il diritto d'Autore. Ora, se io posso capire che l'utilizzo che lei ne ha fatto è a fin di bene perché prende in giro i criminali, altrettanto lei dovrebbe capire che non è piacevole per chi fa un lavoro come il mio ritrovarsi un proprio disegno stravolto in questo modo. Sarebbe bastato chiedermelo e io probabilmente gliel'avrei dato gratis.
Se, nonostante tutto ciò, avesse ancora dei dubbi sulla paternità del disegno in questione, le mando il link del mio sito dove nel febbraio del 2008 l'ho pubblicato: http://www.ceccodottipuntocom.com/2008/02/ndrangheta-chi-era-costei.html al quale disegno in seguito, per evitarne ulteriori utilizzi, sono stato costretto ad apporre un retino che ne confermi la proprietà intellettuale.
Attendo sue gradite notizie, cordialmente
Francesco Dotti