Lo Stato agisce attraverso:
- il Fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
- il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
- il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato di solidarietà.
La CONSAP (concessionaria di servizi assicurativi pubblici) gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'Interno sulla base di un’apposita concessione.
Il Comitato di solidarietà, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, decide sulle domande di accesso al Fondo, previa verifica dei presupposti e requisiti di legge.
presupposti e requisiti per l'accesso al Fondo (art. 4 comma 1 della legge 512/1999, art. 2 ter della legge 28 novembre 2008 n. 186 e art.2 commi 23 e 24 della legge 94/2009) sono i seguenti:
A. Presupposti:- costituzione di parte civile di persone fisiche o Enti (*) destinatari di sentenze emesse, successivamente al 30 settembre 1982, nei confronti di imputati: del delitto di cui all'art. 416-bis del c. p.; dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis e dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Tali sentenze possono essere:
a) di condanna definitiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
b) di condanna non definitiva al pagamento di una provvisionale;
c) di condanna per il risarcimento delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa.
B. Requisiti:
- inesistenza, nei confronti del richiedente, alla data di presentazione della domanda:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), del c. p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati.
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione; - inesistenza, a carico della vittima deceduta, alla data dell’evento lesivo:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), del c.p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati;
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione.
SITUAZIONE ISTANZE DI ACCESSO PRESENTATE AL FONDO
2012 | 2011 | VAR. % | |
gennaio | 123 | 33 | +273% |
febbraio | 99 | 51 | +94% |
N. 909 istanze in istruttoria
Uffici e Strutture competenti
- l’Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso che collabora, con il Commissario nello svolgimento delle sue funzioni;
- l’Ufficio di supporto che assicura la necessaria assistenza al Comitato;
- le Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- CONSAP.
Normativa di riferimento:
- - il testo della legge n. 512/1999;
- il testo del D.P.R. n. 284/2001;
- il testo della legge n. 181/2008 art. 2 comma 7 lettera a);
- il testo della legge n. 186/2008, artt. 2 bis e 2 ter;
- il testo della legge n. 94/2009, art. 2 commi 23 e 24;
- Il testo della legge n.10/2011;
- Il testo del D.P.R. n.139/2011.
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