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giovedì 30 aprile 2009
Come accedere al Fondo di Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (legge 512/99)
Come accedere al Fondo di Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (legge 512/99)
Cosa fare
Presentazione e contenuto della domanda di accesso al fondo di rotazione - art. 8 D.P.R. n. 284/2001.
La domanda di accesso al Fondo, presentata in carta semplice deve essere inoltrata al Prefetto della provincia di residenza del richiedente, o al Prefetto della provincia in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza a favore dell’interessato.
Un fac-simile della domanda è disponibile presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e sul sito internet del Ministero dell’Interno www.interno.it
Chi può fare la richiesta
- gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, limitatamente al rimborso delle spese processuali;
- coloro che dichiarino ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 284/2001:
a) di essersi costituito parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso (nel caso di condanna al pagamento di una provvisionale);
b) di essere vittima di uno dei reati di cui all’art.4, comma 1, della legge. Tale dichiarazione va riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dagli eredi;
c) che, alla data di presentazione della domanda, non è stata pronunciata nei loro confronti sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. e che per gli stessi reati non vi siano a carico procedimenti penali in corso;
d) che, alla data di presentazione della domanda non è stata applicata nei loro confronti in via definitiva una misura di prevenzione e non vi sono procedimenti in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31maggio1965, n.575, e successive modificazioni;
e) che, alla data di presentazione della domanda, non sono state già ricevute somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione difesa in giudizio da parte del condannato al risarcimento del danno;
f) le complete generalità della vittima in caso di domanda presentata dagli eredi.
Alla domanda deve essere allegata copia autentica dell’estratto della sentenza di condanna emessa a favore del richiedente.
Termine di presentazione della domanda - art. 5 comma 5 della legge 512/1999.
Nessun termine è previsto per le sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della legge n.512/99 (25 gennaio 2000), mentre per le sentenze emesse prima dell’entrata in vigore della legge n.512/1999, il termine è scaduto il 25 gennaio 2001.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Domanda per l'accesso al Fondo di solidarietà.
Scarica il modello 1 - domanda di accesso al Fondo.
Scarica il modello 1"a" - autocertificazione relativa alla qualità di rappresentante legale, curatore o tutore del richiedente.
Copia autentica dell'estratto della sentenza.
Riferimenti normativi
- il testo della legge n. 512/1999;
- il testo del D.P.R. n. 284/2001;
- il testo della legge n. 181/2008 art. 2 comma 7 lettera a);
- il testo della legge n. 186/2008, artt. 2 bis e 2 ter;
- il testo della legge n. 94/2009, art. 2 commi 23 e 24.
informazioni e chiarimenti
Numero Verde 800.191.000
Attivo presso l’Ufficio del Commissario
dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 il venerdi
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