Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
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Con il Fondo lo Stato sostiene le vittime dei reati
mafiosi, garantendo il risarcimento dei danni liquidati in
sentenza
Lo Stato agisce attraverso:
il Fondo di rotazione per
la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
il Comitato di
solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
il Commissario per il
coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo
mafioso, che presiede il Comitato di solidarietà.
Il Fondo è alimentato da un
contributo annuale dello Stato, da somme derivanti dalla vendita dei beni
confiscati alle organizzazioni mafiose e da una quota, definita annualmente con
decreto del Ministro dell’Interno, del contributo devoluto al Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi
assicurativi.
La CONSAP (concessionaria di servizi assicurativi pubblici)
gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'Interno sulla base di un’apposita
concessione.
Il Comitato di solidarietà, presieduto dal Commissario per il
coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo
mafioso, decide sulle domande di accesso al Fondo, previa verifica dei
presupposti e requisiti di legge.
presupposti e requisiti per l'accesso
al Fondo (art. 4 comma 1 della legge 512/1999, art. 2 ter della legge 28
novembre 2008 n. 186 e art.2 commi 23 e 24 della legge 94/2009) sono i
seguenti:
A. Presupposti:
costituzione di parte civile di persone
fisiche o Enti (*) destinatari di sentenze emesse, successivamente al 30
settembre 1982, nei confronti di imputati: del delitto di cui all'art. 416-bis
del c. p.; dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.
416-bis e dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle
associazioni di tipo mafioso. Tali sentenze possono essere:
a) di condanna
definitiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
b) di
condanna non definitiva al pagamento di una provvisionale;
c) di condanna per
il risarcimento delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa.
(*)
Gli Enti hanno diritto di accesso al Fondo (entro i limiti delle disponibilità
finanziarie annuali dello stesso) limitatamente al rimborso delle spese
processuali.
B. Requisiti:
inesistenza, nei confronti del
richiedente, alla data di presentazione della domanda:
di una sentenza
definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a),
del c. p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti
reati.
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per
l’applicazione di una misura di prevenzione;
inesistenza, a carico della
vittima deceduta, alla data dell’evento lesivo:
di una sentenza definitiva di
condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), del c.p.p. o
di un procedimento penale in corso per uno dei predetti
reati;
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per
l’applicazione di una misura di prevenzione.
Vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso
E' considerato vittima della criminalità organizzata di stampo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da atti di tale matrice.
Il Prefetto cura l’istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici in favore degli invalidi vittime di atti di criminalità organizzata e dei loro familiari.
Il Prefetto rilascia, su richiesta degli aventi diritto la certificazione attestante lo stato di vittima della mafia, necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l’assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Chiunque abbia subito un’invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di atti della criminalità organizzata, nonché i loro familiari.
Per familiari della vittima si intendono:
1. coniuge e figli a carico all’epoca dell’evento, compresi i figli maggiorenni per i benefici di cui alla legge 222/2007 e 244/2007
2. figli anche non a carico all’epoca dell’evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione
3. genitori
4. fratelli e sorelle se conviventi a carico all’epoca dell’evento
5. chiunque risulti a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti all’evento ed i conviventi more uxorio.
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l’ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82)
La vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali
LA RICHIESTA
La richiesta per ottenere la concessione dei benefici economici deve essere indirizzata al Ministero dell’Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e inoltrata per il tramite del Prefetto della provincia di residenza o della provincia in cui si è verificato l'evento. In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o gli assegni vitalizi.
In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo ( T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.
Il sostegno economico dello Stato alle vittime della criminalità di tipo mafioso
Benefici per cittadini deceduti o feriti per
atti della criminalità organizzata elargiti dalla Direzione Centrale per i
diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
Lo Stato italiano
ha previsto l'elargizione di fondi in favore delle vittime civili di reati di
tipo mafioso: una concreta azione di solidarietà verso i cittadini che hanno
subito l'azione violenta della criminalità organizzata.
VITTIME
DECEDUTE:
Benefici economici previsti:
speciale elargizione: €
200.000,00 (da rivalutare al momento della concessione secondo indici ISTAT),
corrisposta in unica soluzione, da ripartire in quote tra i beneficiari aventi
diritto;
assegno vitalizio: €. 500,00 mensili (non reversibile, soggetto a
perequazione automatica ed esente da IRPEF) per ciascuno dei beneficiari aventi
diritto;
speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 non reversibile, soggetto a
perequazione automatica ed esente da Irpef, a ciascuno dei beneficiari aventi
diritto.
VITTIME FERITE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL
25%
Benefici economici previsti:
speciale elargizione: € 2.000,00 per
ogni punto percentuale di invalidità riconosciuto dalla Commissione Medica
Ospedaliera competente per territorio (da rivalutare al momento della
concessione secondo indici ISTAT);
assegno vitalizio: € 500,00 mensili (non
reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da IRPEF)
speciale
assegno vitalizio di € 1.033,00 non reversibile, soggetto a perequazione
automatica ed esente da Irpef, a ciascuno dei beneficiari.
VITTIME
FERITE CON INVALIDITÀ INFERIORE AL 25%
Benefici economici
previsti:
speciale elargizione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale
di invalidità riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per
territorio (da rivalutare al momento della concessione secondo indici
ISTAT
Come accedere al Fondo di Solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso (legge 512/99)
Cosa fare
Presentazione e contenuto
della domanda di accesso al fondo di rotazione - art. 8 D.P.R. n.
284/2001.
La domanda di accesso al Fondo, presentata in carta semplice
deve essere inoltrata al Prefetto della provincia di residenza del richiedente,
o al Prefetto della provincia in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria che ha
emesso la sentenza a favore dell’interessato.
Un fac-simile della domanda è
disponibile presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e sul sito
internet del Ministero dell’Interno www.interno.it
Chi può fare la
richiesta
- gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal
codice di procedura penale, entro i limiti delle disponibilità finanziarie
annuali del Fondo, limitatamente al rimborso delle spese processuali;
-
coloro che dichiarino ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 284/2001:
a) di
essersi costituito parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a
seguito di un reato di tipo mafioso (nel caso di condanna al pagamento di una
provvisionale);
b) di essere vittima di uno dei reati di cui all’art.4, comma
1, della legge. Tale dichiarazione va riferita al soggetto deceduto in caso di
domanda presentata dagli eredi;
c) che, alla data di presentazione della
domanda, non è stata pronunciata nei loro confronti sentenza definitiva di
condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. e
che per gli stessi reati non vi siano a carico procedimenti penali in
corso;
d) che, alla data di presentazione della domanda non è stata applicata
nei loro confronti in via definitiva una misura di prevenzione e non vi sono
procedimenti in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi
della legge 31maggio1965, n.575, e successive modificazioni;
e) che, alla
data di presentazione della domanda, non sono state già ricevute somme a titolo
di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle
spese e degli onorari di costituzione difesa in giudizio da parte del condannato
al risarcimento del danno;
f) le complete generalità della vittima in caso di
domanda presentata dagli eredi.
Alla domanda deve essere allegata copia
autentica dell’estratto della sentenza di condanna emessa a favore del
richiedente.
Termine di presentazione della domanda - art. 5 comma 5
della legge 512/1999.
Nessun termine è previsto per le sentenze emesse
dopo l’entrata in vigore della legge n.512/99 (25 gennaio 2000), mentre per le
sentenze emesse prima dell’entrata in vigore della legge n.512/1999, il termine
è scaduto il 25 gennaio 2001.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Domanda per
l'accesso al Fondo di solidarietà.
Scarica il modello 1 - domanda di accesso
al Fondo.
Scarica il modello 1"a" - autocertificazione relativa alla qualità
di rappresentante legale, curatore o tutore del richiedente.
Copia autentica
dell'estratto della sentenza.
Riferimenti normativi
- il testo della legge
n. 512/1999;
- il testo del D.P.R. n. 284/2001;
- il testo della legge n.
181/2008 art. 2 comma 7 lettera a);
- il testo della legge n. 186/2008, artt.
2 bis e 2 ter;
- il testo della legge n. 94/2009, art. 2 commi 23 e
24.
informazioni e chiarimenti
Numero Verde
800.191.000Attivo presso l’Ufficio del Commissario
dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al giovedì
dalle ore 9:00 alle
ore 14:00 il venerdì
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
1. E' istituito
presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è
alimentato:
A) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi
annue;
b) dai rientri previsti dall'art. 2.
Art. 2.
Modifiche
all'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575. 1.All'art. 2-undecies
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
A) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in
fine, le parole: "o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso";
b) al comma 1, lettera b), dopo la
parola: "titoli" sono inserite le seguenti: ", al netto del ricavato della
vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso";
c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole:
", salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
d) al comma 3,
lettera b), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o
qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso";
e) al comma 3, lettera c), dopo le parole:
"interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso".
Art. 3.
Comitato di solidarietà per le vittime dei reati
di tipo mafioso
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il
Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato
è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di
solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del
personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza
nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il
Comitato è composto:
A) da un rappresentante del Ministero
dell'interno;
b) da un rappresentante del Ministero di grazia e
giustizia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
d) da un rappresentante del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
e) da un
rappresentante del Ministero delle finanze;
f) da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali;
g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il
Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni
e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
3. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo
è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto
dall'art. 6.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo è attribuita alla
CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di
apposita concessione.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono
posti a carico del Fondo. Art. 4. Accesso al Fondo. 1. Hanno diritto di accesso
al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso,
le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal
codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla
data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei
danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e
degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche
in concorso, dei seguenti reati:
A) del delitto di cui all'art. 416-bis
del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal medesimo art. 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di
agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
2. Hanno
altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità
finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un
giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il
risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1,
accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle
persone a cui favore e' stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente
articolo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo
non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è
stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui
all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è
applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 4. Il diritto di accesso al
Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della
domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento
per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575 e successive modificazioni.
Art. 4.
Accesso al Fondo
1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i
limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche
e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura
penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre
1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e
non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di
costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei
seguenti reati:
a) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo
art. 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle
associazioni di tipo mafioso.
2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo,
entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone
fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal
codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla
consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché
i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la
sentenza di condanna di cui al presente articolo.
3. Nei casi previsti dai
commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle
persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di
condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione,
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
4.
Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla
data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per
uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Art.
5.
Domanda per l'accesso al Fondo
1. Quando, ai sensi dell'art. 416
del codice di procedura penale, è depositata la richiesta di rinvio a giudizio
per i reati di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa
notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con
la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.
2. Se
la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al
dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.
3.
Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della
costituzione delle parti.
4. La richiesta di pagamento al Fondo è
accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al
pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di
liquidazione del danno.
5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei
danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore
della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del
risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.
Art. 6.
Gestione delle domande per l'accesso al Fondo
1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'art. 5 è
disposta con deliberazione del Comitato di cui all'art. 3 nel termine di
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:
A)
dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della
legittimazione attiva dell'istante;
b) dell'inesistenza, alla data di
presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una
sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
c)
dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di
prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un
procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione.
2.
Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della
richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire
documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte
dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.
3.
Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al
segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative
procedure.
4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli
aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto
condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a
carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei
confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.
Art. 7.
Regolamento di attuazione
1. Con regolamento da emanare entro il
termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
adotta norme per:
A) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 6, le modalità di gestione del Fondo;
b) individuare procedure
di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della
presente legge;
c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il
rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a
quanto previsto dalla presente legge;
d) individuare, nell'ambito del
Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di
concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica
e di supporto al Comitato di cui all'art. 3;
e) prevedere forme di
informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire
l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;
f)
disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in
caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a
soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i
richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle
somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi,
rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;
g) disciplinare la procedura e la
modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore
prevista dall'art. 6, comma 4. 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è
trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del
termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento
è emanato anche in mancanza del parere.
Art. 8.
Copertura
finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge è accantonata una quota pari alla metà delle
risorse finanziarie disponibili per le richieste di risarcimento relative al
periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa.
3. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, alle modalità per la
gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396.