Art. 12.
1. Dopo l'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito
il seguente Capo:
"Capo II-bis. - NORME PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI
DI GIUSTIZIA.
Art. 16-bis. - (Applicazione delle speciali misure di
protezione ai testimoni di giustizia) - 1. Le speciali misure di protezione di
cui agli articoli 9 e 13, comma 5, se ne ricorrono i presupposti, si applicano
a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai
quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal
reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché' nei loro
confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in
corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575. Tali soggetti sono, ai fini del presente decreto,
denominati "testimoni di giustizia".
2. Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono
anche non avere le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 3, salvo avere
carattere di attendibilità, e riferirsi a delitti diversi da quelli indicati
nel comma 2 dello stesso articolo.
3. Le speciali misure di protezione si applicano, se
ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le
persone indicate nel comma 1, nonché, ricorrendone le condizioni, a chi
risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni
trattenute con le medesime persone.
Art. 16-ter. - (Contenuto delle speciali misure di
protezione) - 1. I testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale
programma di protezione hanno diritto:
a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del
pericolo per sé e per i familiari;
b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della
protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore
a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non
riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio;
c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in
alternativa alla stessa;
d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di
lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui
ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra
amministrazione dello Stato;
e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato
guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione
dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di
provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo,
ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio
e dei familiari nella vita economica e sociale.
2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva
cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si
trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle
misure hanno reso dichiarazioni.
3. Se lo speciale programma di protezione include il
definitivo trasferimento in altra località, il testimone di giustizia ha
diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario
al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a
prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili è curato da un amministratore,
nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio
centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei
rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza".
LEGGE 13 febbraio 2001, n.45
Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza.
Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Promulga la seguente legge:
Capo I
MODIFICHE ALLE NORME PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA
MODIFICHE ALLE NORME PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA
Art. 1.
1. Il titolo del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito
dal seguente: "Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la
protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia".
Art. 2.
1. L'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 9. - (Condizioni di applicabilità delle speciali
misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le condotte o che si
trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate,
secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee
ad assicurarne l’incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro
assistenza.
2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando
risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili
direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone
detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui
confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di
talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel
comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di
protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel
corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette
devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere
carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di
notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio
ovvero per le attivita' di investigazione sulle connotazioni strutturali, le
dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni
o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o
terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le modalita' operative
di dette organizzazioni.
Soppresso.
4. Se le speciali misure di protezione indicate
nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita' ed attualita'
del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di
uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati
nell'articolo 13, comma 5..
5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4
possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le
persone indicate nel comma 2 nonche', in presenza di specifiche situazioni,
anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a
causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di
parentela, affinita' o coniugio, non determina, in difetto di stabile
coabitazione, l'applicazione delle misure.
6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si
tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della
rilevanza e qualita' delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di
reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le
dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di
intimidazione di cui il gruppo e' localmente in grado di valersi".
Art. 3.
1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) e' inserita la rubrica: "Commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di protezione";
b) il comma 1 e' abrogato;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, e' istituita
una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali
misure di protezione.";
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La commissione centrale e' composta da un
Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da
cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal
presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche
esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle
attuali tendenze della criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad
uffici che svolgono attivita' di investigazione, di indagine preliminare sui fatti
o procedimenti relativi alla criminalita' organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
proposta di cui all'articolo 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque
pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della
commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attivita' svolte per
l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della
commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a
organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e la circolazione
degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di
ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di
istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento
dei compiti di istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del Servizio
centrale di protezione di cui all'articolo 14.
2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di
protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13,
comma 1, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale
ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione
centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione
anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1,
l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'articolo 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36
del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore a sei
mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione
di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il
dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti
alla meta'.
2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere proposto
il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui
al comma 2-sexies rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in
sede cautelare o di merito.
2-octies. I magistrati componenti della commissione centrale
non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a
qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione, con la loro
partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione.";
e) il comma 3 e' abrogato.
Art. 4.
1. L'articolo 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 11. - (Proposta di ammissione) - 1. L'ammissione
alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse,
sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui
all'articolo 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della
Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle
dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale
pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale
antimafia e a essa non e' preposto il procuratore distrettuale, ma un suo
delegato, la proposta e' formulata da quest'ultimo.
2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a
procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che piu' uffici del
pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371
dello stesso codice, la proposta e' formulata da uno degli uffici procedenti
d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia; nel
caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia risolve il contrasto.
La proposta e' formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti di
appello interessati, a norma dell'articolo 118-bis delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel
periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti commessi per
finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
3. La proposta puo' essere formulata anche dal Capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del
parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, e'
formulato d'intesa con le altre autorita' legittimate a norma del comma 2.
4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2,
l'autorita' che formula la proposta puo' comunque richiedere il parere del
procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali presso le corti di
appello interessati allorche' ritiene che le notizie, le informazioni e i dati
attinenti alla criminalita' organizzata di cui il procuratore nazionale
antimafia o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro
funzioni, a norma dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale e del
citato articolo 118-bis delle relative norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione centrale.
5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione
centrale puo' esercitare sia la facolta' indicata nel comma 4 sia quella di
richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori
generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta
doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con altre
procure e risulta che cio' non e' avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreche'
ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore
nazionale antimafia e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno
comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore
generale presso la Corte di cassazione.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore
nazionale antimafia e i procuratori generali presso le corti di appello
interessati possono acquisire copie di atti nonche' notizie o informazioni
dalle autorita' giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o
collegati alle medesime condotte di collaborazione.
7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di
protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla
gravita' e attualita' del pericolo cui le persone indicate nell'articolo 9 sono
o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la
giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono
elencate le eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono
evidenziati i motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate.
8. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 3, la
proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso
procuratore quando la proposta e' effettuata dal Capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle
caratteristiche del contributo offerto dalle dichiarazioni".
Art. 5.
1. All'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) e' inserita la rubrica: "Assunzione degli
impegni";
b) nel comma 1, le parole: "avanzata proposta di
ammissione allo speciale programma di protezione" sono sostituite dalle
seguenti:
"avanzata proposta di ammissione alle speciali misure
di protezione";
c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte
dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare
attivamente all'esecuzione delle misure;
b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di
indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo
dei contenuti della collaborazione;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle
obbligazioni contratte;
d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita'
giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni
concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai
quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare ne'
a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine,
ne', salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria quando ricorrano gravi
esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con
la giustizia;
e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o
controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilita' delle
quali dispongono direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo
l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di
attivita' illecite. L'autorita' giudiziaria provvede all'immediato sequestro
del danaro e dei beni ed utilita' predetti.
3. La previsione di cui alla lettera e) del comma 2 non si
applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 16-quater.
3-bis. All'atto della sottoscrizione delle speciali misure
di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha
sede la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2".
Art. 6.
1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 13. - (Contenuti delle speciali misure di
protezione e adozione di provvedimenti provvisori) - 1. Sulla proposta di
ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui
all'articolo 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purche'
siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parita' prevale
il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravita' e
vi e' richiesta dell'autorita' legittimata a formulare la proposta la
commissione delibera, anche senza formalita' e comunque entro la prima seduta
successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver
acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di
cui all'articolo 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli
elementi di cui all'articolo 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria
dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di collaborare
e dei motivi per i quali la collaborazione e' ritenuta attendibile e di
notevole importanza;
specifica inoltre le circostanze da cui risultano la
particolare gravita' del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento
con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa
di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorita' legittimata a
formulare la proposta di cui all'articolo 11 non ha provveduto a trasmetterla e
la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di
protezione osservando le ordinarie forme e modalita' del procedimento. Il
presidente della commissione puo' disporre la prosecuzione del piano
provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire
l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono
situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la
deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene,
su motivata richiesta della competente autorita' provinciale di pubblica
sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
puo' autorizzare detta autorita' ad avvalersi degli specifici stanziamenti
previsti dall'articolo 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in
cui e' applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della
commissione puo' richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione
riguardante la idoneita' dei soggetti a sottostare agli impegni indicati
nell'articolo 12.
2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna delle
misure di protezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia
idonea in concreto, la commissione centrale puo' acquisire specifiche e
dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di tutela gia' adottate o
adottabili dall'autorita' di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione
penitenziaria o da altri organi, nonche' ogni ulteriore elemento eventualmente
occorrente per definire la gravita' e l'attualita' del pericolo in relazione alle
caratteristiche delle condotte di collaborazione.
3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza dei
presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione, la
commissione centrale puo' procedere anche all'audizione delle autorita' che hanno
formulato la proposta o il parere e di altri organi giudiziari, investigativi e
di sicurezza; puo' inoltre utilizzare gli atti trasmessi dall'autorita'
giudiziaria ai sensi dell'articolo 118 del codice di procedura penale.
4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto
dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale
puo' applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno
speciale programma e' stabilito nei decreti previsti dall'articolo 17-bis,
comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione puo' essere
rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di
tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti,
dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle
misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza,
dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il
reinserimento sociale nonche' dal ricorso, nel rispetto delle norme
dell'ordinamento penitenziario, a modalita' particolari di custodia in istituti
ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.
5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale
delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di
uno speciale programma, questo e' formulato secondo criteri che tengono
specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e puo' comprendere,
oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non
detenute in luoghi protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione
e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale
ed economica, cambiamento delle generalita' a norma del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il
reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a
protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.
6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5
comprendono, in specie, sempreche' a tutte o ad alcune non possa direttamente
provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione
alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie
quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie,
l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di
svolgere attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle
integrazioni per le persone a carico prive di capacita' lavorativa e' definita
dalla commissione centrale e non puo' superare un ammontare di cinque volte
l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto
1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo' essere annualmente modificato in
misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento puo'
essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando
ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in
stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma
di protezione, eventualmente sentiti l'autorita' che ha formulato la proposta,
il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma
dell'articolo 11. Il provvedimento e' acquisito dal giudice del dibattimento su
richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le
dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della
difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione
dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al
programma di protezione.
Le spese di assistenza legale sono liquidate dal giudice
previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui il difensore
e' iscritto.
7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro
dell'interno indica il numero complessivo dei soggetti e l'ammontare
complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei
soggetti sottoposti a programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei
singoli soggetti interessati, specifica anche l'ammontare delle integrazioni
dell'assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno
motivate.
8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e
delle altre persone sottoposte a protezione, e' garantita la conservazione del
posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le
forme e le modalita' che, assicurando la riservatezza e l'anonimato
dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri
Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche
misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi
nelle speciali misure di protezione.
Soppresso
9. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare con
provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 16-quater ad
incontrarsi tra loro quando ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita
familiare.
10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il
reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di
protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate e'
consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.
11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura
indicato nel comma 10 e' data dal Servizio centrale di protezione di cui
all'articolo 14 il quale chiede alle autorita' competenti al rilascio, che non
possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle
registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente
necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilita' di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il
Servizio centrale di protezione e' tenuto un registro riservato attestante i
tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.
12. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il
procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto
interrogato o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso
un ufficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.
13. Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a
speciali forme di protezione e' formulata nei confronti di soggetti detenuti o
internati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare
i soggetti medesimi a istituti o sezioni di istituto che garantiscano le
specifiche esigenze di sicurezza. Allo stesso modo il Dipartimento provvede in
vista della formulazione della proposta e su richiesta del procuratore della
Repubblica che ha raccolto o si appresta a raccogliere le dichiarazioni di
collaborazione o il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
previsto dall'articolo 16-quater.
14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia e'
assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche
modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e
procurando che lo stesso sia sottoposto a misure di trattamento penitenziario,
specie organizzative, dirette ad impedirne l'incontro con altre persone che
gia' risultano collaborare con la giustizia e dirette ad assicurare che la
genuinita' delle dichiarazioni non possa essere compromessa. E' fatto divieto,
durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, di sottoporre la
persona che rende le dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui
all'articolo 18-bis, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. E' fatto altresi' divieto, alla persona medesima e
per lo stesso periodo, di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o
telefonica, nonche' di incontrare altre persone che collaborano con la
giustizia, salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria per finalita'
connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano gravi esigenze
relative alla vita familiare.
15. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 14
comporta l'inutilizzabilita' in dibattimento, salvi i casi di irripetibilita'
dell'atto, delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia
giudiziaria successivamente alla data in cui si e' verificata la
violazione".
Art. 7.
1. Gli articoli 13-bis e 13-ter del decreto- legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 8.
1. Prima dell'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e'
inserito il seguente:
"Art. 13-quater. - (Revoca e modifica delle speciali
misure di protezione) - 1. Le speciali misure di protezione sono a termine e,
anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1,
possono essere revocate o modificate in relazione all'attualita' del pericolo,
alla sua gravita' e alla idoneita' delle misure adottate, nonche' in relazione
alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti
a norma di legge.
2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle
speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma
dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonche' la commissione di delitti
indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono
fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di
protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12,
la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del
pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il
rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa,
il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati trasferiti, nonche'
ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identita'
assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella
valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di
protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale
programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della
collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i
procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni
di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9.
3. Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto alle
speciali misure di protezione, la commissione centrale indica il termine, non
superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve
comunque procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca. Se il termine
non e' indicato, esso e' di un anno dalla data del provvedimento.
4. La commissione centrale e' comunque tenuta alle verifiche
indicate nel comma 3 ogni volta che ne faccia motivata richiesta l'autorita'
che ha formulato la proposta.
5. La modifica o la revoca delle speciali misure di
protezione non produce effetti sulla applicabilita' delle disposizioni
dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271".
Art. 9.
1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) e' inserita la rubrica: "Servizio centrale di
protezione";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Alla attuazione e alla specificazione delle
modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla
commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito,
nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che ne stabilisce la dotazione di personale e di
mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni
interessate. Il Servizio centrale di protezione e' articolato in due sezioni,
dotate ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi
competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di
giustizia. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
coordina i rapporti tra prefetti e tra autorita' di sicurezza nell'attuazione
degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui
all'articolo 17-bis, comma 1, la cui determinazione spetta al prefetto del
luogo di residenza attuale del collaboratore, anche mediante impieghi
finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'articolo 17, dallo stesso
Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.";
c) il comma 2 e' abrogato.
Art. 10.
1. L'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - (Cambiamento delle generalita'. Rinvio) -
1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione puo' essere autorizzato,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
il cambiamento delle generalita', garantendone la riservatezza anche in atti
della pubblica amministrazione.
2. All'attuazione del disposto del comma 1 si provvede a
norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive
modificazioni".
Art. 11.
1. All'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) e' inserita la rubrica: "Relazione del Ministro
dell'interno";
b) nel comma 1, le parole: "sui programmi" sono
sostituite dalle seguenti: "sulle misure speciali".
Capo II
NORME PER LA PROTEZIONEDEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA
NORME PER LA PROTEZIONEDEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA
Art. 12.
1. Dopo l'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito
il seguente Capo:
"Capo II-bis. - NORME PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI
DI GIUSTIZIA.
Art. 16-bis. - (Applicazione delle speciali misure di
protezione ai testimoni di giustizia) - 1. Le speciali misure di protezione di
cui agli articoli 9 e 13, comma 5, se ne ricorrono i presupposti, si applicano
a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai
quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualita' di persona offesa dal
reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purche' nei loro
confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in
corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575. Tali soggetti sono, ai fini del presente decreto,
denominati "testimoni di giustizia".
2. Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono
anche non avere le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 3, salvo avere
carattere di attendibilita', e riferirsi a delitti diversi da quelli indicati
nel comma 2 dello stesso articolo.
3. Le speciali misure di protezione si applicano, se
ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le
persone indicate nel comma 1, nonche', ricorrendone le condizioni, a chi
risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni
trattenute con le medesime persone.
Art. 16-ter. - (Contenuto delle speciali misure di
protezione) - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato lo speciale
programma di protezione hanno diritto:
a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del
pericolo per se' e per i familiari;
b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della
protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore
a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non
riacquistano la possibilita' di godere di un reddito proprio;
c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in
alternativa alla stessa;
d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di
lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui
ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra
amministrazione dello Stato;
e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato
guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione
dell'attivita' lavorativa propria e dei familiari nella localita' di
provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo,
ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio
e dei familiari nella vita economica e sociale.
2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva
cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si
trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle
misure hanno reso dichiarazioni.
3. Se lo speciale programma di protezione include il
definitivo trasferimento in altra localita', il testimone di giustizia ha
diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali e' proprietario
al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a
prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili e' curato da un amministratore,
nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio
centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei
rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza".
Art. 13.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al al presente capo, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire
8.600 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 18 della presente legge.
Capo III
NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA
NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
introdotto dall'articolo 12 della presente legge, e' inserito il seguente Capo:
"Capo II-ter. - NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO
SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA Art. 16-quater. -
(Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione) - 1. Ai fini della
concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonche' per
gli effetti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-nonies, la persona che ha
manifestato la volonta' di collaborare rende al procuratore della Repubblica,
entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di
volonta', tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e
delle circostanze sui quali e' interrogato nonche' degli altri fatti di
maggiore gravita' ed allarme sociale di cui e' a conoscenza oltre che alla
individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresi' le informazioni
necessarie perche' possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla
confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilita' dei quali essa stessa o,
con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali
dispongono direttamente o indirettamente.
2. Le informazioni di cui al comma 1 relative alla
individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilita' non sono richieste
quando la volonta' di collaborare e' stata manifestata dai testimoni di
giustizia.
3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono
documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti
della collaborazione", redatto secondo le modalita' previste dall'articolo
141-bis del codice di procedura penale, che e' inserito, per intero, in
apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni
sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'articolo 416,
comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le
dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale e'
segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente
periodo. Di esso e' vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del
codice di procedura penale.
4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di
non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili
su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di
particolare gravita' o comunque tali da evidenziare la pericolosita' sociale di
singoli soggetti o di gruppi criminali.
5. Nel verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione la persona indica i colloqui investigativi eventualmente
intrattenuti.
6. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono
quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice
di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse,
in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha
desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.
7. Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e
II-bis non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate,
qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono
non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano
documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.
8. La disposizione del comma 7 si applica anche nel caso in
cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al comma 4.
9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico
ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso
comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse
affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di
irripetibilita'.
Art. 16-quinquies. - (Attenuanti in caso di collaborazione)
- 1. Le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali
prevedono in materia di collaborazione, relativa ai delitti di cui all'articolo
9, comma 2, possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di
cui al comma 1 dell'articolo 16-quater, hanno sottoscritto il verbale
illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo
16-quater.
2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione
del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine
prescritto.
3. Se la collaborazione si manifesta nel corso del dibattimento,
il giudice puo' concedere le circostanze attenuanti di cui al comma 1 anche in
mancanza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ferma
restando la necessita' di procedere alla sua redazione entro il termine
prescritto per gli effetti di cui agli articoli 16-quater e 16-nonies.
Art. 16-sexies. - (Acquisizione del verbale illustrativo dei
contenuti della collaborazione nonche' di copie per estratto dei registri in
materia di colloqui investigativi in caso di interrogatorio o esame del
collaboratore) - 1. Quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del
collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso o
di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto
dall'articolo 371, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale il
giudice, su richiesta di parte, dispone che sia acquisito al fascicolo del
pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
di cui all'articolo 16-quater limitatamente alle parti di esso che concernono
la responsabilita' degli imputati nel procedimento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice, a richiesta di
parte, dispone altresi' l'acquisizione di copia per estratto del registro
tenuto dal direttore del carcere in cui sono annotati il nominativo del
detenuto o internato, il nominativo di chi ha svolto il colloquio a fini
investigativi, la data e l'ora di inizio e di fine dello stesso, nonche' di
copia per estratto del registro di cui al comma 3 dell'articolo 18-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per la parte relativa ai
colloqui a fini investigativi intervenuti con il collaboratore.
Art. 16-septies. - (Restituzione nel termine e revisione
delle sentenze) -1. Il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui
distretto la sentenza e' stata pronunciata deve richiedere la revisione della
sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le
disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione relativa ai
delitti di cui all'articolo 9, comma 2, sono state applicate per effetto di
dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle
circostanze attenuanti predette commette, entro dieci anni dal passaggio in
giudicato della sentenza, un delitto per il quale l'arresto in flagranza e'
obbligatorio.Identico.
2. La revisione e' ammessa quando ricorrono i presupposti di
cui al comma 1 e se il delitto ivi previsto e' indicativo della permanenza del
soggetto nel circuito criminale.
3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti di
cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei benefici penitenziari previsti
dall'articolo 16-nonies, il procuratore generale che richiede la revisione
della sentenza informa della richiesta il tribunale di sorveglianza ed il
magistrato di sorveglianza competenti ai fini dei provvedimenti previsti dal
comma 7 del medesimo articolo 16-nonies.
4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura
penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice
riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.
5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, puo' disporre l'applicazione delle misure
cautelari previste dalla legge.
6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima
che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti da cui risultano le
predette situazioni sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che
ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono gia' stati
trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il giudice
che deve decidere sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata in
grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero
presso la corte d'appello che ha pronunciato la sentenza. Il pubblico
ministero, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, puo' chiedere, a
norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restituzione nel
termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione
relativo alla applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel comma 1.
7. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate
da un terzo alla meta' quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto
allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 o dei
benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione
previsti dall'articolo 16-nonies e dal Capo II. L'aumento e' dalla meta' ai due
terzi se uno dei benefici e' stato conseguito.
Art. 16-octies. - (Revoca o sostituzione della custodia
cautelare per effetto della collaborazione) - 1. La misura della custodia
cautelare non puo' essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per
il solo fatto che la persona nei cui confronti e' stata disposta tiene o ha
tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione
delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni
speciali. In tali casi, alla revoca o alla sostituzione puo' procedersi solo
se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle
esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale
antimafia o i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non
ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualita' dei collegamenti con la
criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato
che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha
rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12.
Art. 16-nonies. - (Benefici penitenziari) - 1. Nei confronti
delle persone condannate per un delitto commesso per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato,
anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono
la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da
disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi
premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista
dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali
presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente
decreto o il procuratore nazionale antimafia.
2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il
procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle
caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del
magistrato di sorveglianza, allegano alla proposta o al parere copia del
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di
persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento
di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono
inoltre la valutazione della condotta e della pericolosita' sociale del
condannato e precisano in specie se questi si e' mai rifiutato di sottoporsi a
interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti
penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri
elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con
riferimento alla attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata o
eversiva.
4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e
3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i
presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della
collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi
tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in
deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di
pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il
provvedimento e' specificamente motivato nei casi in cui le autorita' indicate nel
comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I
provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto
se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater e' stato redatto il
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo
articolo 16-quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo
la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di
condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.
5. Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda
fatti diversi da quelli per i quali e' intervenuta la condanna stessa, i
benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni
vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti
oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'articolo 9,
comma 3.
6. Le modalita' di attuazione dei provvedimenti indicati nel
comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che provvedono alla tutela o alla
protezione dei soggetti interessati e possono essere tali organi a provvedere
alle notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle disposizioni del
tribunale o del magistrato di sorveglianza.
7. La modifica o la revoca dei provvedimenti e' disposta
d'ufficio ovvero su proposta o parere delle autorita' indicate nel comma 2. Nei
casi di urgenza, il magistrato di sorveglianza puo' disporre con decreto
motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di
avere efficacia se, trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale di
sorveglianza, questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione degli
atti. Ai fini della modifica, della revoca o della sospensione cautelativa dei
provvedimenti assumono specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto
interessato che, a norma degli articoli 13-quater e 16-septies, possono
comportare la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione ovvero
la revisione delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti in
materia di collaborazione.
8. Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di
assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di
ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal
Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali
misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di
sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a
norma dell'articolo 12, comma 3-bis, del presente decreto".
Capo IV
MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' DEL DIFENSORE
MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' DEL DIFENSORE
Art. 15.
1. Il comma 4 dell'articolo 105 del codice di procedura
penale e' sostituito dal seguente:
"4. L'autorita' giudiziaria riferisce al consiglio
dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di
ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del
difensore dei doveri di lealta' e probita' nonche' del divieto di cui
all'articolo 106, comma 4-bis".
Art. 16.
1. All'articolo 106 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premesse le parole: "Salva la
disposizione del comma 4-bis";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Se l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle
indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di
taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del
comma 3.";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Non puo' essere assunta da uno stesso difensore
la difesa di piu' imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la
responsabilita' di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento
connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371,
comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei
commi 2, 3 e 4".
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO
Art. 17.
1. Prima dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e'
inserita la seguente rubrica: "Capo II-quater. - DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE".
Art. 18.
1. All'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) e' inserita la rubrica: "Oneri finanziari";
b) nei commi 1 e 4, le parole: "del presente capo"
e: "al presente Capo" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "dei Capi II e II-bis" e "ai Capi II e II-bis".
Art. 19.
1. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito
il seguente:
"Art. 17-bis. - (Previsione di norme di attuazione) -
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il
Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2,
sono precisati i contenuti e le modalita' di attuazione delle speciali misure
di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione
centrale nonche' i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria,
formulazione e attuazione delle misure predette.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di
concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le
modalita' di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste
dal Titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
dal Titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni,
alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che
risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice
penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'articolo
9, comma 2.
3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di
concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della giustizia e della difesa, sono adottate le
norme regolamentari per disciplinare le modalita' per il versamento e il
trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui all'impegno
assunto dal collaboratore a norma dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del
presente decreto, nonche' le norme regolamentari per disciplinare, secondo le
previsioni dell'articolo 12-sexies, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni, le modalita' di destinazione del denaro,
nonche' di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilita'.
4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonche' quello
previsto dall'articolo 13, comma 8, sono emanati ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli
schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla
richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato".
2. Fino alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo
17-bis, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, continuano a osservarsi, in quanto applicabili, le
disposizioni dei decreti gia' emanati a norma dell'articolo 10 del medesimo
decreto-legge n. 8 del 1991, nel testo previgente alla data di entrata in
vigore della presente legge, per stabilire le misure di protezione e di
assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di protezione
nonche' i criteri di formulazione e le modalita' di attuazione del programma
medesimo.
Art. 20.
1. Negli articoli da 1 a 4 e da 6 a 8, nonche' nell'articolo
18 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono inserite, rispettivamente, le seguenti
rubriche:
a) articolo 1: "Sequestro dei beni utilizzabili per far
conseguire il prezzo del riscatto";
b) articolo 2: "Nullita' dei contratti di
assicurazione";
c) articolo 3: "Omessa denuncia";
d) articolo 4: "Comunicazioni al Governatore della
Banca d'Italia";
e) articolo 6: "Attenuante speciale in caso di
collaborazione";
f) articolo 7: "Disposizioni processuali";
g) articolo 8: "Nuclei di polizia interforze";
h) articolo 18: "Entrata in vigore".
Art. 21.
1. Nell'articolo 58-ter, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: "Le disposizioni del
comma" sono sostituite dalle seguenti: "I limiti di pena previsti
dalle disposizioni del comma".
Art. 22.
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dell'articolo 13, dopo la parola:
"regolano" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' ai procedimenti
previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e
dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive
modificazioni";
b) nel comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: "n.
801," sono inserite le seguenti: "per quelli relativi ai procedimenti
previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e
dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive
modificazioni.".
Art. 23.
1. I commi da 3 a 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, sono abrogati.
Art. 24.
1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in
caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine
costituzionale.";
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti
dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione
e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo
1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri
interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a
norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure
di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e
per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme
a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Nei
decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui la persona offesa non
abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei
danni conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere
sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla
richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato".
Art. 25.
1. Le disposizioni di cui ai Capi II, II-bis e II-ter, fatta
eccezione per quelle di cui all'articolo 16-quinquies, del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, si applicano anche alle persone che hanno
gia' manifestato la volonta' di collaborare prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Nei confronti delle persone di cui al comma 1, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
procede alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione ai sensi dell'articolo 16-quater del citato decreto-legge n. 8
del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
se le condotte di collaborazione sono state tenute relativamente a delitti
diversi da quelli commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale ovvero previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, ma rientranti fra quelli indicati nell'articolo 380
del medesimo codice.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Bianco, Ministro dell'interno
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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